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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18624/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento IRAP recuperando imposta, sanzioni e interessi, perché aveva ritenuto indebita la deduzione, tra gli oneri per il personale, di una somma di 125 mila euro corrisposta a un dipendente a titolo transattivo e qualificata dalla società come risarcimento del danno biologico da asserito demansionamento. Secondo l'Ufficio, tale somma andava invece riqualificata come reddito di lavoro dipendente e quindi assoggettata a tassazione. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso del contribuente, ma aveva respinto la doglianza relativa a tale posta; la Commissione tributaria regionale aveva invece riformato la decisione, ritenendo non decisiva la natura transattiva della corresponsione e valorizzando la mancata ostensione della documentazione sul danno per ragioni di riservatezza. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il contribuente non aveva provato che la somma fosse realmente riferibile a danno emergente non tassabile e non a lucro cessante o a reddito sostitutivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha affermato che le somme corrisposte a titolo risarcitorio per la mancata percezione di redditi da lavoro, presenti o futuri, inclusa l'inabilità temporanea, sono tassabili perché sostitutive del reddito perduto ai sensi dell'art. 6, comma 2, TUIR; restano invece esenti solo le somme risarcitorie per danni non patrimoniali o per danni qualificabili come danno emergente, non assimilabili a reddito. Nel caso del demansionamento, occorre distinguere tra perdita di reddito, tassabile, e pregiudizi alla capacità professionale, alla perdita di chance, al danno biologico, esistenziale, morale, all'immagine professionale e alla dignità personale, non tassabili. L'onere di dimostrare che la somma rientra nel danno emergente incombe sul contribuente, che non può assolverlo mediante il solo richiamo a un atto transattivo con un terzo né opporre la riservatezza come ragione per non produrre la prova. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare che la somma corrisposta sia qualificabile come danno emergente e quindi non tassabile grava sul contribuente che invoca l'esenzione

  • art. 6, comma 2, TUIR

    le somme percepite a titolo di risarcimento del danno per mancato percepimento di redditi da lavoro, presenti o futuri, sostituiscono il reddito perduto e sono quindi soggette a tassazione

Massime di principio

  • In materia tributaria, le somme corrisposte in funzione sostitutiva di redditi da lavoro perduti sono imponibili, perché seguono il trattamento fiscale del reddito che vanno a sostituire o integrare.
  • Ai fini dell'esenzione fiscale, il contribuente deve dimostrare che l'importo percepito sia riferibile a un danno emergente o a un danno non patrimoniale, e non a un reddito sostitutivo.
  • Nel caso di somme corrisposte per demansionamento, è necessario distinguere tra perdita di reddito, che è tassabile, e pregiudizi alla sfera professionale o personale non assimilabili a reddito, che non lo sono.
  • La mera qualificazione negoziale della somma come risarcimento in una transazione non è di per sé sufficiente a escluderne la tassabilità se non è provata la natura del danno indennizzato.
  • La riservatezza non può essere opposta per sottrarsi all'onere probatorio nel processo tributario quando sia necessario accertare la natura imponibile o meno della somma percepita.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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