Cassazione Penale, Sentenza n. 34848/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il computo di periodi di presofferto e di liberazione anticipata nel calcolo della pena di anni ventidue mesi quattro giorni dieci, da eseguirsi a partire dal 14/05/2012. L'ufficio esecuzione aveva disposto, con provvedimento del 03/10/2019, l'esecuzione di pene concorrenti richiamando un precedente provvedimento di cumulo del 06/10/1988 limitatamente alla revoca dell'indulto; la Corte d'appello ha ritenuto che i periodi di carcerazione 1988-2006 fossero interamente espiati e quindi non rilevanti ai fini del principio calmieratore dell'art. 78 cod. pen. Il ricorrente ha censurato l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 78, lamentando contraddittorietà della motivazione, la mancata considerazione della pena complessivamente sofferta anche se interrotta, e ha chiesto di considerare anche il presofferto di anni due mesi cinque relativo a procedimento chiuso con assoluzione il 26/10/2012.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui, per reati commessi in tempi diversi, si devono operare cumuli parziali: l'art. 78 cod. pen. ha efficacia limitata a ciascuna singola operazione di cumulo e riguarda solo le pene effettivamente da eseguire. Le pene già coperte da indulto non possono beneficiare contemporaneamente del 'calmiere' e di un'ulteriore esclusione dal cumulo; quindi la revoca dell'indulto non produce effetti tali da consentire il recupero di periodi già considerati nel precedente cumulo quando quel cumulo aveva già indicato la pena come interamente espiata alla data del 27/08/2006. Inoltre il provvedimento di determinazione delle pene concorrenti aveva già detratto specifici periodi di liberazione anticipata e presofferto (anni 2 mesi 5 giorni 13) relativi all'assoluzione, per cui non risultano periodi non computati. La censura sul mancato computo è stata inoltre ritenuta generica e inammissibile. Condanna il ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
Il criterio moderatore (limite quantitativo) opera nelle singole operazioni di cumulo e riguarda le sole pene da eseguire effettivamente; non si può estendere retroattivamente per ridurre pene già considerate espiate o coperte da indulto
Conferma che il limite previsto dall'art. 78 opera anche in fase di esecuzione, ma la giurisprudenza ne delimita l'applicazione alle singole operazioni di cumulo
art. 54, ultimo comma, Ord. pen.
Parifica ai fini della liberazione anticipata il periodo di custodia cautelare, per il quale la giurisprudenza richiede la detrazione se già computato nel cumulo
principio del favor rei
Rilevato dal ricorrente come argomento favorevole, la Corte però osserva che il principio non consente di recuperare periodi già computati o benefici già goduti in contrasto con la regola del cumulo parziale e con le esclusive previste per l'indulto
Massime di principio
- Quando i reati sono commessi in epoche diverse si procede a cumuli parziali: l'art. 78 va applicato separatamente a ciascuna operazione di cumulo e non può essere usato per ridurre la somma totale di periodi già espiati in cumuli precedenti
- Le pene coperte da indulto non possono beneficiare due volte (sia del calmiere sia della sottrazione dal cumulo); la revoca dell'indulto non dà automaticamente diritto a riottenere detrazioni non già riconosciute nel successivo cumulo se quel cumulo aveva già considerato i periodi come espiati
- Il giudizio di esecuzione deve verificare se i periodi di presofferto e le liberazioni anticipate sono già stati detratte nei precedenti provvedimenti di cumulo; l'onere probatorio sul punto grava su chi chiede il nuovo computo, che deve dimostrare con precisione le incongruenze
- Le doglianze generiche sul mancato computo sono inammissibili: la richiesta deve indicare date e provvedimenti specifici e dimostrare che quei periodi non sono stati effettivamente considerati
- In sede di esecuzione la determinazione della residua pena segue la sequenza dei cumuli parziali e la detrazione per pene già espiate o per custodia cautelare cessata; pertanto occorre un calcolo progressivo e documentato per ogni fase del cumulo
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