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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33859/2024 del 05/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva riformato la decisione di primo grado ritenendo integrato il reato di cui all'art. 353 c.p. (turbativa d'asta) per condotte poste in essere tra l'11/11/2015 e il 07/12/2015 dall'amministratore giudiziario Ziccardi nella vendita del capannone ex IPAM. La difesa contestava che la procedura fosse una semplice trattativa privata e non una gara (neanche atipica), per la mancanza di un atto che fissasse regole, criteri o termini; denunciava vizi di motivazione, travisamento della prova e omessa valutazione di documenti e deposizioni, nonché profili inerenti al trattamento sanzionatorio, alle attenuanti e alla non menzione.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto che alcuni motivi non siano infondati, ha rilevato carenze e contraddizioni nella motivazione della Corte territoriale circa la qualificazione della procedura come "gara atipica" e la temporizzazione delle comunicazioni tra amministratore e offerenti. Avendo il ricorrente rinunciato all'eccezione di prescrizione, la Corte ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per un nuovo esame (particolarmente sulla questione assorbente se fosse in atto una gara informale: verificare quali criteri siano stati effettivamente resi noti ai potenziali acquirenti, la tempistica, il contenuto delle offerte e delle comunicazioni). In sintesi: annullamento con rinvio per integrazione e chiarimento istruttorio e motivazionale.

Norme richiamate

  • art. 353 cod. pen.

    La norma è stata interpretata nel senso che il reato di turbata libertà degli incanti può riguardare anche procedure informali o atipiche qualora la pubblica amministrazione individui il contraente su base comparativa; tuttavia non basta la semplice pluralità di offerenti se l'amministrazione mantiene piena libertà tipica della contrattazione privata

  • art. 60 L. n. 159/2011

    art. 60 L. n. 159 del 2011

    Richiamato per i profili relativi alla vendita di beni sottoposti a sequestro/confisca: la norma non obbliga una procedimentalizzazione rigorosa ma richiede adeguate forme di pubblicità, massima informazione e possibilità di offerte migliorative, elementi rilevanti per valutare se la procedura abbia assunto carattere competitivo

  • art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.

    art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato insieme all'art. 60 per delimitare il regime applicabile alle vendite di beni sequestrati/confiscati e l'esistenza di forme competitive anche non formalizzate

  • art. 48, comma 5 (disp. richiamate)

    articolo 48, comma 5 (richiamato nel testo)

    Norma citata nella ricostruzione del procedimento amministrativo connesso alle vendite, richiamata dalla Corte per sottolineare obblighi informativi e di parere necessari nelle procedure di vendita

Massime di principio

  • La qualificazione della procedura come "gara" (anche atipica/informale) richiede che siano stati resi noti ai potenziali offerenti criteri, condizioni o modalità che pongano gli partecipanti in condizioni di confronto competitivo; la mera pluralità degli offerenti non è sufficiente
  • Se l'amministrazione conserva piena libertà decisionale e le offerte sono semplici proposte autonome senza consapevolezza reciproca o regole comuni, la vicenda è più prossima alla trattativa privata e l'art. 353 c.p. non si applica
  • Per valutare la sussistenza di una gara informale è cruciale esaminare la tempistica, il contenuto delle offerte e delle comunicazioni (in particolare chi e quando ha avuto conoscenza dei criteri o delle offerte altrui), nonché gli atti che potranno costituire l'atto equipollente al bando
  • In processi di vendita di beni sequestrati/confiscati occorre considerare le disposizioni speciali (es. L. 159/2011) che impongono forme di pubblicità e partecipazione: la loro esistenza o mancata applicazione può influire sulla sussistenza della procedura competitiva
  • Nei giudizi di legittimità, carenze o contraddizioni nella ricostruzione dei fatti rilevanti per la qualificazione giuridica (es. chi era a conoscenza di cosa e quando) possono determinare annullamento con rinvio affinché il giudice di merito integri esame istruttorio e motivazione

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