Cassazione Penale, Sentenza n. 34165/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduce quattro vizi: 1) nullità per omesso avviso al difensore di fiducia dell'udienza di appello (art. 601 c.p.p.), con richiamo alla nullità assoluta ex art. 178, comma 1, lett. c) e art. 179, comma 1 c.p.p.; 2) indeterminatezza del capo di imputazione per mancata descrizione della condotta e mancata indicazione del comune di dimora cui l'obbligo di soggiorno si riferiva; 3) travisamento della prova riguardo a un episodio (presenza in Pescara oltre l'orario consentito per recarsi al SERD), con contestazione dell'utilizzo di prova inesistente o mal valutata; 4) vizio di motivazione, per motivazione della Corte territoriale ritenuta generica e per eccessivo rinvio alla motivazione di primo grado.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il primo motivo: ha dichiarato la nullità assoluta del procedimento di appello limitatamente al processo n. 655/2021 per omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia originariamente nominato (mandato non revocato), affermando che la presenza di un difensore nominato ex art. 97 c.p.p. non sanava la nullità. Perciò ha annullato la sentenza impugnata nei soli capi relativi al procedimento n. 655/2021, ha eliminato la pena di mesi due di reclusione irrogata a titolo di aumento ex art. 81 c.p., e ha rinviato gli atti alla Corte d'appello competente (Perugia) per nuovo giudizio sui medesimi capi e sul relativo trattamento sanzionatorio. Quanto al resto del ricorso, è stato dichiarato inammissibile: i restanti motivi sono stati ritenuti infondati o non ammissibili in sede di legittimità (indeterminatezza del capo di imputazione e travisamento della prova non provati o non consentiti in cassazione nel caso concreto).
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione all'obbligo di avviso al difensore dell'udienza di appello; l'omessa notifica al difensore di fiducia è stata considerata causa di nullità del procedimento di appello.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Il vizio denunciato è ricondotto alle nullità di ordine generale; la Corte ha ritenuto che rientri tra le ipotesi di nullità assoluta che non possono essere sanate dall'acquiescenza.
art. 179, comma 1 cod. proc. pen.
Conferma del carattere di nullità assoluta per il difetto di formalità essenziali (omesso avviso al difensore di fiducia quando la sua presenza è obbligatoria).
art. 97, comma 4 cod. proc. pen.
Prevede la nomina di difensore d'ufficio in udienza; la Corte ha chiarito che la notifica al difensore nominato ex art. 97 non può sanare l'omessa notifica al difensore di fiducia originario quando il mandato non è stato revocato.
art. 6 CEDU, comma 3, lett. c)
Richiamato a tutela del diritto dell'imputato 'ad avere un difensore di sua scelta'; la Corte ha collegato l'omessa informazione al difensore di fiducia alla lesione di tale diritto.
Regime di deducibilità delle nullità relative; la Corte ha osservato che non è applicabile alle nullità assolute come quella accertata, pertanto non operano sanatorie per acquiescenza.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che l'accesso agli atti per valutare l'eccezione di nullità fosse dovuto, essendo la censura riconducibile alle ipotesi previste.
Norma sul cumulo/concours di pene; la Corte ha disposto l'elisione dei mesi due di reclusione precedentemente aggiunti a titolo di aumento, in conseguenza dell'annullamento dei capi relativi al processo n. 655/2021.
D.I. 28 ottobre 2020, n. 137 (art. 23, comma 8) e successive modificazioni
Richiamato in relazione all'ammissione di requisitoria scritta del Pubblico Ministero Generale in Cassazione (procedura per atti scritti); la Corte ha applicato la procedura prevista per requisitoria scritta.
Massime di principio
- L'omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso d'udienza di appello, quando la presenza del difensore è obbligatoria, costituisce nullità assoluta e non è sanabile dalla presenza o dalla notifica ad un altro difensore nominato ex art. 97 c.p.p.; ne consegue l'annullamento delle decisioni relative a quel procedimento.
- La nomina di un difensore d'ufficio in udienza non sostituisce né cancella automaticamente il mandato del difensore di fiducia già nominato, salvo formale revoca; pertanto la notifica al difensore d'ufficio non cura l'omesso avviso al difensore di fiducia.
- Le nullità assolute non sono soggette al regime di deducibilità/excusabilità previsto per le nullità relative (art. 182 c.p.p.): non opera la sanatoria per acquiescenza o per presenza di un altro difensore in udienza.
- La censura di indeterminatezza del capo di imputazione richiede dimostrare l'effettiva genericità della contestazione (es. mancanza di elementi essenziali come luogo o condotta); se il provvedimento che impone la misura e gli atti indicano chiaramente gli obblighi e il luogo di dimora, l'indeterminatezza può essere respinta.
- In Cassazione i vizi di travisamento della prova sono ammessi con limiti: occorre che il vizio sia desumibile dal testo del provvedimento di merito o da atti specifici e che l'errore sia idoneo a disarticolare il ragionamento probatorio; in casi di valutazione doppia conforme la sindacabilità è particolarmente ristretta.
- Se un procedimento è riunito ad altri e solo uno di essi presenta una nullità di notifica al difensore di fiducia, la decisione relativa a quel procedimento può essere annullata e rimessa per nuovo giudizio, mentre le decisioni sugli altri processi possono restare valide se non affette dallo stesso vizio.
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