Cassazione Penale, Sentenza n. 36959/2026 del 21/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Catania, con ordinanza del 29 aprile 2026, ha respinto la domanda principale di affidamento in prova al servizio sociale presentata dal condannato, ammesso agli arresti domiciliari esecutivi ai sensi dell'art. 656, comma 10, c.p.p., accogliendo invece la domanda subordinata di detenzione domiciliare. Ha fondato la prognosi negativa sulla gravità dei reati in esecuzione, sulle pendenze — tra cui quella per il reato di cui all'art. 391-ter c.p. —, su informazioni di polizia negative e sull'asserita mancanza di lavoro. Il ricorrente ha denunciato contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per travisamento degli atti: nel fascicolo non sarebbe stata acquisita la relazione informativa delle forze dell'ordine richiamata dal Tribunale e la relazione U.E.P.E. documentava invece che egli lavorava come commesso in un negozio di rigattiere sei giorni alla settimana per quattro ore al giorno. Ha sostenuto che il rigetto si basava così, da un lato, su informazioni non presenti e, dall'altro, sull'erronea omissione di un dato lavorativo rilevante. Il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e annullato l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per un nuovo giudizio sull'affidamento in prova. Ha rilevato che il Tribunale aveva travisato la documentazione sull'attività lavorativa, già autorizzata dall'Ufficio di sorveglianza e valorizzata nella relazione U.E.P.E., e aveva omesso di bilanciare tale elemento positivo con quelli sfavorevoli. La motivazione era inoltre carente perché non analizzava complessivamente il percorso successivo ai fatti e ricavava dalla gravità dei reati, dai precedenti e dalle pendenze una prognosi negativa senza descrivere adeguatamente i fatti, le loro modalità e la loro specifica rilevanza rispetto al rischio di recidiva e alle prospettive di risocializzazione. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare l'istanza, con piena libertà di giudizio, valutando accuratamente gli elementi dell'istruttoria U.E.P.E. e la storia criminale. La detenzione domiciliare già concessa non è indicata come oggetto di annullamento.
Norme richiamate
Con il provvedimento di epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale formulata da D'Avola Luigi Agatino, condannato agli arresti domiciliari esecutivi ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen., accogliendo invece quella, avanzata in via subordinata, di detenzione domiciliare.
La disposizione è indicata quale base del regime di arresti domiciliari esecutivi nel quale si trovava il condannato; la sentenza non ne sviluppa una distinta interpretazione.
Il provvedimento fa infatti cenno al solo delitto di cui all'art. 391-ter cod. pen., per trarne conseguenze negative sulla irregolarità della condotta in custodia cautelare, nonché alla contravvenzione di guida senza patente, reati di cui tuttavia non sono specificate né le modalità, né (per il secondo) il periodo di commissione onde desumerne le possibili conseguenze in merito alla prognosi negativa di buon esito della prova.
La menzione di una pendenza per il reato non basta, da sola e senza indicazione dei suoi connotati storici e della sua concreta rilevanza, a sostenere una prognosi negativa sull'affidamento.
Massime di principio
- Nel decidere sull'affidamento in prova, la gravità del reato e i precedenti penali non possono assumere, isolatamente, valore decisivo in senso negativo; occorre valutare il comportamento successivo ai fatti e verificare se la personalità abbia mostrato una positiva evoluzione idonea al reinserimento sociale.
- Per l'affidamento in prova non è necessario che il condannato abbia già compiuto una completa revisione critica del proprio passato: è sufficiente che dall'osservazione della personalità emerga che il processo critico sia stato almeno avviato.
- La prognosi sull'esito della misura richiede una valutazione complessiva e motivata degli elementi favorevoli e sfavorevoli emersi nell'istruttoria. Le informazioni delle relazioni U.E.P.E. non vincolano il giudice, che deve però prenderle in considerazione e valutarne la rilevanza rispetto alle finalità rieducative e ai profili di pericolosità.
- L'attività lavorativa documentata costituisce un elemento positivo rilevante per la valutazione del percorso risocializzante e non può essere omessa o negata sulla base di un travisamento degli atti senza compromettere la completezza della motivazione.
- Una prognosi negativa può fondarsi anche su un singolo episodio significativo, non necessariamente definito da una decisione giudiziale, purché il giudice ne descriva i connotati e spieghi perché esso indichi persistente pericolosità o insufficiente progresso rieducativo e incida sul rischio di recidiva o sulle possibilità di risocializzazione.
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