Cassazione Penale, Ordinanza n. 04293/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità dei motivi perché meramente ripetitivi di questioni già affrontate e respinte nel giudizio di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 26/04/2023 è stato proposto dall'imputato condannato per il delitto di evasione. Dall'ordinanza emerge che i motivi dedotti in cassazione erano generici e sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e respinte dal giudice di merito. In particolare, il ricorrente contestava la valutazione sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato e l'esclusione dell'esimente speciale del fatto di particolare tenuità; la Corte di cassazione ha però ritenuto che tali doglianze fossero già state adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici in appello.
Norme richiamate
La decisione presuppone la contestazione del delitto di evasione, ma non sviluppa un'interpretazione autonoma della norma: si limita a rilevare che il giudice di merito aveva correttamente escluso le censure sull'elemento psicologico del reato.
L'ordinanza richiama l'esclusione dell'esimente speciale del fatto di particolare tenuità, ritenendo non fondata la doglianza del ricorrente sulla sua applicabilità al caso concreto.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si risolvono nella mera riproduzione di censure già dedotte in appello e già specificamente disattese con motivazione congrua dal giudice di merito.
- La contestazione dell'elemento psicologico del reato deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata: se il giudice di merito ha già esaminato e confutato la doglianza con argomentazioni corrette, la semplice reiterazione della critica non consente l'accesso al sindacato di legittimità.
- L'esclusione della particolare tenuità del fatto non può essere efficacemente censurata in cassazione mediante motivi generici o assertivi, ma richiede una critica specifica alle ragioni poste dal giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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