Cassazione Civile, Ordinanza n. 12786/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (attore usucapione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di usucapione proposta da un soggetto nei confronti dei precedenti intestatari di un fondo sito in Comune di Mendicino, domanda accolta dal Tribunale. In corso di causa interveniva una società che aveva acquistato il bene con decreto di trasferimento emesso nell'ambito di esecuzione immobiliare. La Corte d'appello rigettava l'impugnazione della società, ritenendo che essa fosse successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. e che, quindi, le preclusioni maturate nel giudizio originario le si opponessero, con conseguente tardività delle produzioni documentali e delle richieste istruttorie. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione degli artt. 105 e 111 c.p.c., sostenendo che l'acquirente in sede esecutiva avrebbe dovuto essere qualificato come interveniente autonomo ex art. 105 c.p.c., non come successore a titolo particolare; 2) violazione degli artt. 153, 268 e 295 c.p.c., affermando che, ove qualificata come intervento autonomo, non avrebbero potuto opporsi le preclusioni assertive, ma solo quelle istruttorie, e che dovevano essere ammessi i documenti prodotti ovvero concessa la rimessione in termini, anche per il comportamento contrario a buona fede e correttezza della controparte e per il ritardo nel decreto di trasferimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti manifestamente infondati. Ha ribadito che l'aggiudicazione in sede di esecuzione forzata comporta un acquisto a titolo derivativo, non originario, perché trasmette il medesimo diritto del debitore esecutato; ne deriva che l'aggiudicatario che intervenga in un giudizio già pendente sul bene è successore a titolo particolare nel diritto controverso ai sensi dell'art. 111 c.p.c., non interveniente autonomo ex art. 105 c.p.c., e soggiace alle preclusioni già maturate nel processo. La Corte ha inoltre affermato che esulavano dal giudizio di legittimità le censure relative al conflitto tra acquisto per aggiudicazione e acquisto per usucapione, nonché quelle inerenti alle modalità e ai tempi del decreto di trasferimento, perché dirette a contestare un apprezzamento di merito sulla rimessione in termini. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'intervento autonomo non è il regime dell'aggiudicatario che acquista il bene oggetto di causa in esito a esecuzione forzata; tale soggetto non interviene come terzo autonomo.
L'acquirente del bene sottoposto a esecuzione forzata è successore a titolo particolare nel diritto controverso e subentra nella posizione di parte del dante causa, soggiacendo alle preclusioni già maturate.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della richiesta di rimessione in termini, ma la censura è stata ritenuta infondata/inammissibile nei termini prospettati.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dell'intervento, ma non ha condotto all'accoglimento del ricorso.
Richiamato dalla ricorrente, senza che ciò incidesse sull'esito del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di dovutezza.
Massime di principio
- L'acquisto del bene pignorato o espropriato in sede di esecuzione forzata, pur essendo svincolato dalla volontà del precedente proprietario e derivante da un provvedimento del giudice dell'esecuzione, ha natura di acquisto a titolo derivativo e non originario.
- Chi acquista il bene oggetto di un giudizio pendente mediante aggiudicazione esecutiva interviene nel processo come successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., e non come terzo interveniente autonomo.
- Il successore a titolo particolare nel diritto controverso subentra nella posizione processuale del dante causa e sopporta le preclusioni già maturate nel giudizio originario.
- Non possono essere veicolate in sede di legittimità questioni estranee al perimetro devolutivo della causa, come il conflitto tra acquisto derivativo da vendita forzata e acquisto a titolo originario per usucapione, se ciò richiede un nuovo apprezzamento di merito non consentito in cassazione.
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