Cassazione Penale, Ordinanza n. 22685/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, condannando ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per tentato furto è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto. Con il primo motivo hanno dedotto inosservanza di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con il secondo e il terzo motivo hanno lamentato la violazione di legge penale e processuale per il diniego delle circostanze attenuanti generiche e per l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure sul 131-bis erano aspecifiche, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato l'abitualità della condotta quale elemento ostativo; ha inoltre ritenuto manifestamente infondati i motivi sulle attenuanti generiche e sulla pena, perché la motivazione di merito era congrua e priva di evidenti illogicità, essendo sufficiente il richiamo agli elementi ritenuti decisivi, quali gravità del fatto e negativa personalità degli imputati.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è invocabile in cassazione con motivi aspecifici che non si confrontino con la ratio decisoria; l'abitualità della condotta, se motivatamente ravvisata dal giudice di merito, costituisce elemento ostativo all'applicazione della causa di non punibilità.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sindacabile solo nei limiti della congruità e non illogicità della motivazione; il giudice può richiamare gli elementi ritenuti decisivi, senza dover confutare analiticamente tutti quelli allegati dalla difesa.
In sede di legittimità non sono deducibili censure aspecifiche o volte a ottenere una nuova valutazione del merito, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua.
Non richiamato espressamente nel testo.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre censure generiche senza una critica argomentata della motivazione della sentenza impugnata.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando il giudice di merito abbia motivatamente ravvisato l'abitualità della condotta, e il ricorso non abbia efficacemente contestato tale presupposto ostativo.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando sia sorretto da motivazione congrua basata su elementi ritenuti decisivi, quali gravità del fatto e personalità dell'imputato; non è necessario esaminare singolarmente tutti gli elementi dedotti dalla difesa.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili o infondate in cassazione se mirano solo a una rivalutazione del merito, in assenza di manifesta illogicità della motivazione.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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