Cassazione Penale, Sentenza n. 22118/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per lesioni aggravate (con rito abbreviato). Tre motivi principali: 1) vizio di motivazione per aver ritenuto superflua la perizia disposta in primo grado e per aver valorizzato la sola visione del filmato alla ricostruzione della dinamica; 2) mancata applicazione dell'esimente della scriminante (art. 50 c.p.), siccome il gesto sarebbe stato difensivo nei confronti della condotta ostruzionistica della vittima durante una competizione motociclistica; 3) mancato prevalere delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante e conseguente eccessività del trattamento sanzionatorio.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse legittimamente fondato il proprio convincimento sulla visione diretta del filmato, ritenendolo idoneo a provare che Richetti si era avvicinato e aveva spinto il manubrio/il braccio della vittima, comportamento idoneo a cagionare la caduta del motociclista che procedeva a circa 130 Km/h. La Corte ha escluso la rilevanza della mancata perizia perché la valutazione di merito sulla portata probatoria del filmato non è sindacabile in questa sede salvo vizi denunciabili ex art. 606 c.p.p., che non risultano. Ha inoltre dichiarato inammissibile la ricostruzione alternativa basata sulla scriminante di cui all'art. 50 c.p., ritenendo la condotta eterogenea rispetto all'attività sportiva e sproporzionata rispetto alle regole della competizione; inoltre ha ritenuto infondata la censura sul confronto tra attenuanti e aggravanti, poiché la Corte territoriale ha motivato adeguatamente la scelta di non dare prevalenza alle attenuanti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La Corte ha escluso l'esimente della scriminante per legittima difesa/necessità: la condotta di Richetti è stata ritenuta eterogenea rispetto all'attività sportiva e sproporzionata rispetto alle regole della competizione, sicché non può considerarsi giustificata come gesto difensivo nell'ambito della gara.
Richiamato come limite al sindacato di legittimità: la Cassazione può censurare il ragionamento probatorio del giudice di merito solo se emergono vizi denunciabili ai sensi di tale articolo; nel caso non sono emersi vizi tali da giustificare la cassazione.
Massime di principio
- In sede di cassazione non è consentita una rivalutazione degli elementi di fatto: la Corte non sostituisce la propria valutazione probatoria a quella del giudice del merito salvo vizi formali o di motivazione denunciabili ex art. 606 c.p.p.
- La prova filmica, se chiara e direttamente valutabile dal giudice, può essere ritenuta sufficiente per ricostruire la dinamica e rendere superflua una perizia tecnica disposta in primo grado.
- La scriminante della legittima difesa o del rischio consentito nello sport richiede che la condotta sia proporzionata e connessa alle esigenze dell'attività: comportamenti estranei alle regole della competizione o apprezzabili come vendetta/irresponsabilità non sono giustificati.
- La valutazione comparativa tra circostanze attenuanti e aggravanti è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e viene sindacata in Cassazione solo se manca motivazione o sussiste manifesta illogicità/arbitrarietà.
- In contesti ad alta velocità, anche contatti relativamente limitati al manubrio o al braccio possono essere considerati idonei a cagionare gravi conseguenze: il giudice può tenerne conto nella configurazione della responsabilità e della rilevanza della prevedibilità dell'evento.
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