Cassazione Civile, Ordinanza n. 27438/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui, a seguito di procedura DOCFA e di lavori di ampliamento e diversa distribuzione interna di un immobile sito in Nembro e destinato a casa di riposo, l’Ufficio aveva rettificato la categoria proposta dalla contribuente da B/1 a D/4, ritenendo sussistente una tipologia assimilabile alle case di cura ed ospedali con fini di lucro. La Commissione provinciale aveva annullato l’atto per difetto di motivazione e infondatezza nel merito; la Commissione regionale aveva confermato la decisione valorizzando soprattutto la natura senza scopo di lucro dell’ente e dell’attività svolta. In cassazione l’Agenzia deduceva: 1) violazione degli artt. 1, commi 2 e 3, e 3, comma 3, del D.M. 701/1994 e dell’art. 7 L. 212/2000, sostenendo che l’avviso fosse sufficientemente motivato nel contesto partecipativo della procedura DOCFA; 2) violazione degli artt. 4, 6, 8 e 10 R.D.L. 652/1939 e dell’art. 8 del Regolamento n. 1142/1949, sostenendo che il classamento dipende dalle caratteristiche oggettive e tipologiche del bene e non dal soggetto che lo gestisce o dal concreto uso svolto, mentre il fine di lucro rileva solo in termini oggettivati e non come criterio esclusivo legato alla natura non profit del gestore.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per asserita nullità della notifica, ritenendo corretta la notificazione al domicilio digitale e comunque sanabile l’eventuale vizio. Nel merito ha accolto entrambi i motivi dell’Agenzia: ha ritenuto che, in procedura DOCFA, la motivazione dell’avviso era sufficiente perché la rettifica derivava da una diversa valutazione di elementi di fatto già rappresentati dalla contribuente; inoltre ha affermato che il classamento catastale deve fondarsi sulle caratteristiche oggettive e strutturali dell’immobile, mentre il profilo del fine di lucro e la natura non profit del soggetto gestore non possono da soli determinare la categoria catastale. La sentenza di merito è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro processuale dedotto per denunciare violazioni di legge nei due motivi di ricorso.
artt. 1, commi 2 e 3, D.M. 701/1994
Richiamati per sostenere l’adeguatezza della motivazione nell’ambito della procedura DOCFA.
art. 3, comma 3, D.M. 701/1994
Richiamato per affermare che l’avviso di classamento, in sede DOCFA, era sufficientemente motivato.
Invocato come norma sulla motivazione degli atti tributari; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente nel caso concreto.
artt. 4, 6, 8 e 10 R.D.L. 652/1939
Richiamati per sostenere che il classamento catastale deve fondarsi su criteri oggettivi e sulla destinazione funzionale/produttiva del bene.
art. 8 del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano n. 1142/1949
Richiamato per ribadire la centralità delle caratteristiche oggettive dell’immobile ai fini del classamento.
D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, conv. in L. 24 marzo 1993, n. 75
Indicato come base normativa della procedura DOCFA.
Massime di principio
- Nel classamento catastale effettuato a seguito di procedura DOCFA, la motivazione dell’avviso è sufficiente quando la rettifica si fonda su una diversa valutazione tecnica di elementi di fatto già indicati dal contribuente; se invece l’Ufficio disattende specifici elementi fattuali, la motivazione deve essere più analitica e dare conto delle differenze riscontrate.
- Ai fini della categoria catastale, il bene va valutato secondo caratteristiche oggettive, costruttive e tipologiche, oltre che secondo la sua destinazione funzionale e produttiva, non in base al solo soggetto proprietario o gestore.
- Il fine di lucro rileva come criterio di classamento solo se desumibile da elementi oggettivi e strutturali dell’immobile; non è sufficiente la mera natura non profit dell’ente che vi esercita l’attività, né il concreto uso contingente può sostituire il giudizio sulle caratteristiche del bene.
- Nella valutazione del classamento di strutture destinate ad attività socio-sanitarie, l’attività concretamente svolta può al più costituire un elemento complementare o rafforzativo, ma non un criterio esclusivo o alternativo rispetto alle caratteristiche intrinseche dell’immobile.
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