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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2701/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna confermata dalla Corte d'Appello di Bologna per il reato previsto dall'art. 140-bis del D.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.) perché, quale titolare di una impresa (Finedil), avrebbe svolto attività di intermediazione finanziaria/mediatoria senza le obbligatorie iscrizioni negli elenchi di cui agli articoli del T.U.B. L'impugnazione articolava quattro motivi: 1) vizio procedurale per presunta violazione dell'art. 415-bis c.p.p. (mancato avviso di conclusione indagini prima del decreto di citazione a giudizio); 2) vizi di motivazione e travisamento della fattispecie (l'attività contestata sarebbe stata soltanto meramente prodromica e non riconducibile alla tutela dell'art. 140-bis T.U.B.); 3) errata valorizzazione delle dichiarazioni dell'imputato (la Corte avrebbe fatto leva su ammissioni che l'imputato avrebbe potuto ritenersi libero di formulare in difesa); 4) mancato riconoscimento della scriminante ex art. 51 c.p. in ragione di un presunto diritto a cessare gradualmente l'attività illecita per non perdere residue occasioni di guadagno.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che l'avviso di conclusione delle indagini non è dovuto nei procedimenti instaurati con decreto penale di condanna né nell'eventuale giudizio di opposizione svolto con le forme del decreto di citazione a giudizio immediato. Le altre censure sono state considerate generiche, indeterminate e non conformi ai canoni di una motivata impugnazione: la Corte ha ritenuto adeguata e coerente la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, che, sulla base delle risultanze processuali (escussioni testimoniali e documenti), ha qualificato l'attività dell'imputato come mediazione/intermediazione riconducibile all'art. 140-bis T.U.B., e ha correttamente valutato anche le dichiarazioni dell'imputato in contraddittorio con il quadro probatorio. Analogamente la pretesa scriminante ex art. 51 c.p. è stata considerata genericamente prospettata e non provata. Conseguentemente al rigetto per inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (per profili di colpa connessi al ricorso) e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (liquidate in Euro 3.000 oltre accessori).

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario)

    art. 140-bis; art. 128-quater; art. 128-seides; art. 128-undecies (come richiamati nel testo)

    L'attività descritta (offerta al pubblico con raccolta di clientela e percezione di compensi per la segnalazione e assistenza in vista di contratti di credito) è stata qualificata come mediazione/intermediazione in attività finanziaria senza le obbligatorie iscrizioni previste dal T.U.B., integrando la fattispecie dell'art. 140-bis.

  • Codice di procedura penale

    Art. 415-bis: l'avviso di conclusione delle indagini non è dovuto nelle procedure instaurate con decreto penale di condanna né nell'eventuale giudizio di opposizione celebrato con le forme del giudizio immediato; Art. 606: in caso di inammissibilità del ricorso, seguono le statuizioni di condanna alle spese e possono applicarsi conseguenze sancite dalla legge.

  • Codice penale

    La scriminante di cui all'art. 51 c.p. (causa di giustificazione) non può essere genericamente invocata: occorre dimostrare i presupposti oggettivi e soggettivi della giustificazione; una generica esigenza di cessare gradualmente l'attività illecita per non perdere guadagni non integra la scriminante.

  • Norma emergenziale e di processo

    art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito con L. 18 dicembre 2020, n. 176

    Ha disciplinato la trattazione del ricorso senza l'intervento delle parti, consentendo la decisione sulla base degli atti e delle conclusioni scritte.

Massime di principio

  • Nei procedimenti instaurati con decreto penale di condanna e nell'eventuale giudizio di opposizione celebrato con le forme del giudizio immediato l'avviso di conclusione delle indagini non è un requisito necessario; un motivo di ricorso fondato esclusivamente su tale omissione è destinato a carente accoglimento.
  • Le censure in cassazione devono essere specifiche e conformi ai canoni della motivazione: estrapolare singoli passi della motivazione senza contestare coerentemente la ricostruzione complessiva dei fatti rende il ricorso inammissibile o infondato.
  • Per qualificare come condotta scusabile o giustificata ai sensi dell'art. 51 c.p. è necessario dimostrare i requisiti della causa di giustificazione; formulazioni generiche su una presunta necessita di cessare gradualmente l'attività illecita non sono sufficienti.
  • Le dichiarazioni dell'imputato possono essere valorizzate dal giudice come riscontro logico se inserite in un quadro probatorio coerente e supportate da testimonianze e documenti; l'affermazione che l'imputato poteva "mentire" in difesa non impedisce di usare tali dichiarazioni come elemento valutativo quando corroborate.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile per profili di colpa connessi all'atto impugnatorio, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla cassa delle ammende oltre alle spese processuali.

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