Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02749/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società aveva convenuto in giudizio la banca lamentando che su un conto corrente e sul relativo conto anticipi fossero stati applicati interessi anatocistici e ultralegali, commissioni di massimo scoperto e spese di tenuta conto e chiusura trimestrale mai pattuite, deducendo anche di non aver sottoscritto alcun contratto di apertura di conto. In primo grado il tribunale, dopo ctu contabile, aveva accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca e aveva determinato i saldi. In appello la società aveva censurato proprio l'accoglimento della prescrizione, sostenendo che le rimesse solutorie dovessero essere verificate sul saldo rettificato e non sul saldo banca, con espunzione preventiva delle poste nulle, così da incidere sul superamento del fido e sulla stessa individuazione delle rimesse prescritte. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con unico motivo, la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando omessa pronuncia sulla censura relativa al criterio di calcolo delle rimesse solutorie.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Pur richiamando il principio secondo cui, nelle azioni di ripetizione di indebito bancario, la verifica delle rimesse solutorie va compiuta dopo aver prima eliminato dal saldo tutte le competenze illegittime, la Corte ha rilevato che il ricorso era carente sia sotto il profilo dell'esposizione sommaria dei fatti sia sotto quello dell'indicazione specifica degli atti e documenti posti a fondamento. In particolare, non era spiegato quali clausole o poste fossero nulle, come il giudice di merito le avesse ritenute tali, né in che modo il calcolo sul saldo rettificato avrebbe potuto condurre a un esito diverso sull'eccezione di prescrizione. Ne è seguita la condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    ricorso ex articolo 702 bis c.p.c.

    È richiamato solo come rito introduttivo del giudizio di primo grado.

  • art. 112 c.p.c.

    violazione dell'articolo 112 c.p.c.

    La censura era costruita come omessa pronuncia su un motivo di appello ritualmente proposto.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    nullità della sentenza ex art. 360, comma primo, numero 4 c.p.c.

    Il vizio denunciato in cassazione è stato prospettato come nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 366, n. 3 c.p.c.

    ai sensi del n. 3 dell’articolo 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti della causa, in modo chiaro e autonomo.

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    ai sensi del n. 6 della citata disposizione

    Il ricorso deve indicare specificamente atti e documenti su cui si fonda, trascrivendoli o riassumendoli, e precisando fase processuale, fascicolo e collocazione.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002

    Sono stati ravvisati i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle controversie di ripetizione di indebito bancario, la verifica della prescrizione delle rimesse solutorie va effettuata dopo la rettifica del saldo mediante espunzione delle poste illegittime o nulle, poiché solo il saldo ricalcolato consente di individuare correttamente il superamento del limite di affidamento.
  • Nel ricorso per cassazione la mera deduzione di un'omessa pronuncia non è sufficiente se non sono chiaramente esposti i fatti processuali rilevanti, il contenuto della censura di merito e il nesso di decisività tra il vizio denunciato e la decisione impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso può derivare dalla mancanza di autosufficienza quando il ricorrente non indica in modo specifico quali atti e documenti fondano le censure, in quale fase siano stati prodotti e dove siano collocati nei fascicoli di causa.
  • Per dedurre utilmente in cassazione un errore sul criterio di calcolo delle rimesse solutorie occorre allegare in modo puntuale quali poste siano nulle, come tali poste incidano sul saldo rettificato e per quale ragione il diverso criterio avrebbe modificato l'esito sull'eccezione di prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.