Cassazione Penale, Sentenza n. 47206/2022 del 14/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del Tribunale di Bari con la quale, su accordo delle parti ai sensi dell'art.444 c.p.p., gli era stata applicata la pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione e €600 di multa per il reato indicato agli artt.56 e 624-bis c.p., commesso a Bari il 19/04/2022, con recidiva reiterata specifica infraquinquennale. Radosavljevic deduce erronea qualificazione giuridica del fatto: sostiene che, dopo il danneggiamento della finestra, avesse spontaneamente interrotto l'azione delittuosa e quindi il fatto dovesse qualificarsi come desistenza volontaria anziché come tentato reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo proposto (erronea qualificazione giuridica) non fosse consentito in cassazione salvo che si tratti di errore manifesto, cosa non riscontrata nel testo del provvedimento impugnato, richiamando ampia giurisprudenza sul punto. Ha dichiarato l'inammissibilità ai sensi dell'art.610, comma 5-bis, c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in forza dell'art.616 c.p.p. e tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186/2000, al versamento di €4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Decisione resa il 22/11/2022.
Norme richiamate
La sentenza di merito era stata emessa con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) ai sensi di tale norma
Rilevato quale riferimento al tentativo di reato (la contestazione originaria includeva il tentativo)
Norma sostanziale relativa al reato oggetto del procedimento: la sentenza di merito ha condannato per il fatto previsto da tale articolo
art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
«In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della L. 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato»
La Corte interpreta la norma nel senso che il gravame in cassazione per "erronea qualificazione" è ammissibile solo se l'errore è manifesto dal testo della sentenza; non sono ammesse censure di valutazione giuridica non evidenti
art.1, comma 50, L. 23 giugno 2017, n.103
Norma citata come fonte dell'introduzione dell'art.448, comma 2-bis; utilizzata per spiegare i limiti del sindacato di cassazione sulle sentenze di patteggiamento
art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura; applicata per dichiarare immediatamente l'inammissibilità
Prevede l'onere del versamento in favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha determinato la somma nella misura di €4.000,00 tenuto conto delle ragioni di inammissibilità
Sentenza Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000
Richiamata per escludere che il ricorrente abbia agito con colpa grave; il richiamo ha inciso sulla valutazione dell'entità della somma da versare alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- Nei casi di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) le censure in cassazione sull'erronea qualificazione giuridica sono ammesse solo se l'errore è manifesto e risulta chiaramente dal testo della sentenza impugnata
- Le doglianze che costituiscono valutazioni giuridiche o fattuali non evidenti non sono idonee a fondare un ricorso per cassazione avverso sentenze di patteggiamento
- La desistenza volontaria come causa di non punibilità richiede elementi chiari che dimostrino l'abbandono spontaneo e privo di condizionamenti esterni dell'azione delittuosa; se tale circostanza non è manifestamente riscontrabile nella sentenza, la relativa eccezione difficilmente reggerà in cassazione
- La Corte può dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità e condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma in favore della Cassa delle Ammende; la misura può tener conto dell'assenza di colpa grave del ricorrente
- Prima di proporre ricorso in cassazione contro un patteggiamento è essenziale che l'errore invocato sia evidente nel dispositivo o nella motivazione della sentenza impugnata; altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e sanzioni economiche
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