Cassazione Civile, Ordinanza n. 21888/2023 del 21/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce dal recupero, da parte dell'AGEA, di euro 196,17 trattenuti su aiuti comunitari corrisposti per una campagna olearia indicata in primo grado come 1994/1995. Il giudice di pace aveva respinto la domanda del produttore agricolo volta a ottenere la restituzione della somma. In appello, il Tribunale di Roma ha invece accolto la domanda, ritenendo illegittimo il recupero e richiamando anche il tema dell'affidamento incolpevole e della prescrizione del diritto dell'ente al recupero. AGEA ha proposto ricorso per cassazione con undici motivi, tra cui: omessa pronuncia su eccezioni di inammissibilità e prescrizione; violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere il Tribunale deciso su una domanda nuova, poiché l'appello del produttore avrebbe riguardato aiuti relativi alle campagne 1998-2000, mentre la domanda originaria atteneva alla campagna 1994/1995; omessa pronuncia sull'inammissibilità di deduzioni e documenti tardivi; ultrapetizione; violazione dell'onere della prova; omessa pronuncia su domanda ex art. 96 c.p.c.; spese di lite; interessi legali e mora.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo, reputando fondata la censura di violazione del divieto di domande nuove in appello. Ha rilevato che la domanda introduttiva riguardava gli aiuti comunitari relativi alla campagna 1994/1995 e al relativo provvedimento di recupero, mentre il Tribunale aveva deciso su una pretesa riferita alla campagna 1998-2000, cioè su un diverso fatto costitutivo e quindi su una domanda non proposta in primo grado. Per questo ha cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando l'inammissibilità dell'appello del produttore agricolo. Gli altri motivi sono stati assorbiti. Il resistente è stato condannato alle spese del giudizio di appello e di legittimità.
Norme richiamate
Il giudice non può omettere di pronunciarsi sulle eccezioni ritualmente sollevate; il ricorso censurava inoltre l'ultrapetizione e l'omessa pronuncia.
In appello non possono essere proposte domande nuove né modificata la causa petendi rispetto a quella dedotta in primo grado.
Richiamato per la deduzione del difetto di corrispondenza tra domanda originaria e domanda introdotta in appello.
Richiamato in relazione alla dedotta tardività dell'eccezione di prescrizione.
Richiamato nel motivo che contestava la decisione resa senza adeguata prova dei diritti rivendicati e sulla base di documenti prodotti tardivamente.
Richiamato con riferimento alla domanda di condanna per responsabilità aggravata, sulla quale si lamentava l'omessa pronuncia.
Richiamato nel motivo concernente la domanda di maggior danno da ritardo nel pagamento.
Richiamato insieme all'art. 1283 c.c. nel motivo sugli interessi e sulla mora.
Richiamato per censurare la condanna agli interessi legali e la decorrenza degli stessi.
La Corte, cassata la sentenza, ha deciso nel merito perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 73 reg. CE 796/2004
"l'obbligo di restituzione in questione non s'applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dall'autorità competente o di altra autorità, e se l'errore non era normalmente rilevabile dall'agricoltore"
Richiamato dal giudice di merito come norma che tutela l'affidamento incolpevole del beneficiario in caso di pagamento erroneo non riconoscibile.
Massime di principio
- In appello è inammissibile la modifica del petitum o della causa petendi tale da introdurre una pretesa fondata su un diverso fatto costitutivo rispetto a quello dedotto in primo grado.
- La corrispondenza tra chiesto e pronunciato impone al giudice di verificare la persistenza dell'oggetto del giudizio e di non decidere su una domanda diversa da quella originaria.
- Quando il vizio accertato attiene alla novità della domanda in appello e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito dichiarando l'inammissibilità dell'appello.
- Le censure relative a omessa pronuncia, tardività delle eccezioni, prova e interessi restano assorbite se il rilievo preliminare di inammissibilità della domanda definisce la controversia.
- Le spese di lite seguono la soccombenza anche quando la Corte decida nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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