Cassazione Civile, Ordinanza n. 13534/2024 del 15/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
Un contribuente impugnava un'intimazione di pagamento relativa a una pluralità di cartelle esattoriali per tributi e altri carichi, deducendo da un lato la mancata notificazione di alcune cartelle e, dall'altro, la prescrizione dei crediti recati dalle restanti. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile, con ulteriore declaratoria di difetto di giurisdizione per alcune poste estranee alla giurisdizione tributaria. In appello la CTR confermava l'inammissibilità rilevando che non era stata fornita la prova della regolare notificazione dell'atto introduttivo alla controparte, in particolare del ricevimento del ricorso spedito a mezzo raccomandata. In cassazione il contribuente denunciava, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 149 c.p.c., sostenendo che il mancato deposito in primo grado dell'avviso di ricevimento non potesse determinare l'inammissibilità del ricorso e che la copia dell'avviso fosse stata prodotta in appello; inoltre assumeva che la controparte, pur non costituitasi, avesse comunque ricevuto il ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate le censure perché meramente assertive e prive di prova. Ha osservato che il ricorrente non dimostrava né l'avvenuto deposito dell'avviso di ricevimento nel giudizio di appello né la tempestività di tale deposito, e neppure spiegava con quali elementi probatori fosse dimostrabile la ricezione del ricorso da parte dell'agente della riscossione non costituito. In mancanza di prova dei fatti allegati, il ricorso è stato respinto. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Non sono state liquidate spese di lite poiché l'intimata non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dedotto dal ricorrente per denunciare la violazione di legge processuale in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'appello/ricorso per difetto di prova della notificazione.
La Corte non accoglie la tesi secondo cui il mancato deposito dell'avviso di ricevimento escluderebbe automaticamente la validità della notifica; nel caso concreto, però, rileva che il ricorrente non ha fornito prova di aver depositato tale documento e della sua tempestività.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Chi impugna una decisione fondata sulla mancata prova della notificazione dell'atto introduttivo deve dimostrare specificamente e documentalmente sia l'avvenuta produzione dell'avviso di ricevimento sia la sua tempestività, quando la prova sia contestata o rilevante ai fini della decisione.
- Le mere allegazioni difensive circa l'effettiva ricezione dell'atto da parte del destinatario non sono sufficienti se non accompagnate da idonea prova, soprattutto quando la controparte non si sia costituita in giudizio.
- In sede di legittimità, una censura sulla violazione di norme processuali non può essere accolta se il ricorrente non supera il decisivo rilievo di merito rappresentato dalla mancanza di prova dei fatti posti a fondamento del motivo.
- In caso di rigetto del ricorso, la Corte può dare atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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