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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09685/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Nel giudizio di rinvio la Corte d'Appello di Roma ha respinto la domanda del lavoratore diretta ad ottenere l'accertamento del diritto al trattamento economico del dirigente. L'I.N.P.S., pur essendo risultato vittorioso nel merito, ha proposto ricorso per cassazione lamentando che la Corte territoriale avesse dichiarato la nullità di una pretesa "domanda restitutoria" dell'Istituto, che secondo il ricorrente non era mai stata formulata. Con l'unico motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per extrapetizione e nullità della sentenza, sostenendo che l'indicazione della nullità di una domanda inesistente potesse incidere sulla decisione e sulla propria posizione processuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse ad impugnare. Ha rilevato che l'I.N.P.S. non era soccombente, neppure parzialmente, poiché la domanda proposta dal lavoratore era stata integralmente respinta e l'Istituto non aveva visto rigettare alcuna propria domanda riconvenzionale. Il riferimento contenuto nella motivazione della sentenza di merito a una domanda restitutoria inesistente è stato qualificato come verosimile refuso, privo di effetti sul contenuto decisorio. La Corte ha inoltre escluso che la declaratoria di nullità di una domanda, essendo una decisione in rito, potesse pregiudicare un'eventuale futura azione di recupero di eventuali pagamenti spontanei. Nulla è stato disposto sulle spese perché la controparte è rimasta intimata; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'interesse ad impugnare presuppone una soccombenza, anche solo parziale: la parte totalmente vittoriosa nel merito non può proporre ricorso per cassazione per censurare affermazioni prive di incidenza decisoria.
  • Un errore materiale o un refuso contenuto nella motivazione, quando non modifica il decisum e resta estraneo all'oggetto del contendere, non è idoneo a fondare un interesse ad impugnare.
  • La declaratoria di nullità di una domanda, quale pronuncia in rito, non preclude di per sé una successiva azione sostanziale di recupero o restituzione, ove ne ricorrano i presupposti.
  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. è deducibile solo se la pronuncia abbia effettivamente ecceduto o alterato il thema decidendum; non basta il mero richiamo, nella motivazione, a una domanda inesistente non decisiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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