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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12844/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (intermediario finanziario)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso da tre risparmiatrici per ottenere il ristoro dei danni e la restituzione di somme connesse al collocamento di prodotti finanziari e assicurativi, tra cui una polizza intestata a una delle attrici, collocata nell’ambito dei rapporti con l’intermediario. In primo grado il tribunale aveva condannato la banca al pagamento di somme a titolo restitutorio e risarcitorio, disponendo altresì manleva a carico del promotore finanziario e del suo fideiussore. In appello il promotore finanziario ha dedotto l’esistenza di una transazione del 22.12.2006, sostenendo che essa avesse definito in modo ampio ogni pretesa derivante dal contenzioso originario, con rinuncia a proseguire o avviare azioni anche contro la banca. Le ricorrenti, in cassazione, hanno censurato la sentenza di appello con tre motivi: 1) violazione delle norme sulla transazione e della disciplina dei valori mobiliari, sostenendo che per l’accordo fosse necessaria la partecipazione della banca, mai intervenuta, e che la decisione avesse di fatto comportato un trasferimento coatto o l’annullamento d’ufficio della polizza; 2) violazione dei criteri di interpretazione contrattuale e dell’art. 115 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale non avesse correttamente interpretato l’accordo transattivo, anche perché la banca avrebbe liquidato altre posizioni senza liquidare la polizza; 3) vizio di motivazione per omessa spiegazione della sorte della polizza e delle somme ad essa collegate. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché diretti a sollecitare una rivalutazione dell’interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito, senza indicazione specifica dei canoni ermeneutici asseritamente violati né trascrizione delle clausole rilevanti; ha altresì osservato che la transazione, per come interpretata, copriva le pretese risarcitorie relative ai fatti illeciti nel collocamento dei prodotti finanziari indicati nell’atto introduttivo, inclusa la polizza menzionata nella narrativa originaria. Anche il terzo motivo è stato respinto perché fondato su una questione prospettata in modo confuso e, comunque, su un tema che non investiva la legittimazione della banca rispetto alla polizza, emessa da altra società del gruppo e riconducibile a un rapporto distinto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna delle ricorrenti alle spese di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso delle tre risparmiatrici. Ha confermato la lettura della Corte d’appello secondo cui la transazione intervenuta tra le parti aveva definito in senso ampio le pretese risarcitorie connesse ai fatti illeciti denunciati nel collocamento dei prodotti finanziari, ricomprendendo anche la polizza richiamata nell’atto introduttivo del giudizio. Ha inoltre rilevato che le doglianze delle ricorrenti non erano idonee a censurare in modo specifico l’interpretazione contrattuale compiuta dal giudice di merito, risolvendosi in una richiesta di nuova valutazione del merito non consentita in sede di legittimità. La Corte ha anche escluso che la banca fosse il soggetto legittimato rispetto alla gestione/liquidazione della polizza, trattandosi di rapporto riferibile a altra società del gruppo. Le ricorrenti sono state condannate in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore di ciascun controricorrente, oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1304 c.c.

    richiamato dalle ricorrenti in relazione agli effetti della transazione e alla partecipazione del terzo, ma la Corte ha ritenuto non fondata la censura perché la transazione era stata interpretata come estensibile anche alla banca in forza del suo contenuto e della rinuncia alle azioni relative al contenzioso originario

  • art. 2967 c.c.

    richiamato dalle ricorrenti, ma non decisivo ai fini della soluzione adottata

  • art. 42 Cost.

    invocato dalle ricorrenti a sostegno della tesi del preteso trasferimento coatto, senza accoglimento

  • art. 10 d.lgs. n. 124/1993

    richiamato dalle ricorrenti, ma la Corte non ne ha fatto applicazione decisiva

  • artt. 1362, 1363, 1365 ss. c.c.

    la Corte ha ribadito che la parte che denuncia violazione dei canoni ermeneutici deve indicare specificamente quali regole siano state violate, in quale punto e in che modo il giudice se ne sia discostato, non potendo limitarsi a contrapporre una diversa interpretazione

  • art. 1965 c.c.

    richiamato in tema di transazione; la Corte ha valorizzato l’ampiezza dell’accordo transattivo quale strumento di definizione del contenzioso

  • art. 115 c.p.c.

    invocato come parametro della censura interpretativa, ma non ritenuto violato sulla base delle deduzioni formulate

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato per dedurre un vizio di motivazione, ma la censura è stata respinta perché non investiva una reale omissione argomentativa decisiva

  • art. 1924 c.c.

    menzionato nelle difese del controricorrente per sostenere la mancata corresponsione dei premi e le conseguenze sulla polizza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    richiamato come norma che ha introdotto la previsione sul contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Chi impugna in cassazione l’interpretazione di un accordo transattivo deve indicare in modo puntuale quali canoni ermeneutici sono stati violati, in quale passo della decisione e con quali argomenti; non basta contrapporre una lettura alternativa del contratto.
  • La transazione che definisce il contenzioso relativo a presunti illeciti nel collocamento di prodotti finanziari può estendere i suoi effetti anche a soggetti terzi, se dal testo dell’accordo risulti una chiara volontà di rinuncia alle azioni collegate all’oggetto della lite.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su un’interpretazione complessiva dell’accordo e degli atti richiamati per relationem, il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa ricostruzione del significato pattizio.
  • La censura per vizio motivazionale è inidonea se si limita a porre quesiti astratti o a contestare la sorte di un rapporto negoziale senza confrontarsi con la ratio decidendi e con la concreta legittimazione del soggetto evocato in giudizio.
  • In presenza di una transazione avente ad oggetto la responsabilità per il collocamento di strumenti finanziari, occorre distinguere tra il rapporto di responsabilità dell’intermediario e il distinto rapporto contrattuale con l’emittente del prodotto, che non si presume automaticamente compreso nell’accordo.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieTransazioneIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiContrattiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

Testo integrale

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