Sentenza del 06/02/2020 n. 335 - Comm. Trib. Prov. Caserta
Massima n. 156/2020 IRPEF - Avviso di accertamento - Società a ristretta base azionaria - Attribuzione utili ai soci - Onere della prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia ha imputato al ricorrente, in quanto socio di una società di capitali a ristretta base azionaria, utili non contabilizzati accertati in capo alla S.r.l. XXX, applicando la presunzione di attribuzione pro quota. Il ricorrente ha contestato la legittimazione passiva (sosteneva di aver ceduto le quote nel 2016) e ha affermato che non vi è stata alcuna distribuzione degli utili, sostenendo che l'onere probatorio gravasse sull'Amministrazione finanziaria.
La decisione
Il Tribunale ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione, essendo gli anni accertati anteriori alla cessione, e ha confermato la legittimità della presunzione di attribuzione pro quota degli utili ai soci nelle società a ristretta base azionaria. Il ricorrente non ha fornito la prova che gli utili erano stati accantonati o reinvestiti; pertanto è stata applicata la presunzione di distribuzione e l'imputazione al socio è stata confermata. E' stata altresì respinta l'eccezione di nullità per mancata sottoscrizione, dato che l'Ufficio ha dimostrato la delega alla sottoscrizione. Condanna alle spese a carico del ricorrente per euro 500,00.
Norme richiamate
DPR n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d)
art. 39, comma 1, lett. d)
Fondamento normativo della presunzione di attribuzione pro quota degli utili non contabilizzati nelle società di capitali a ristretta base azionaria; consente l'imputazione agli azionisti/conferenti salvo prova contraria.
Stabilisce i requisiti della presunzione (gravità, precisione e concordanza) che la giurisprudenza ritiene compatibili con l'accertamento tributario e necessari per utilizzare la presunzione nell'imputazione degli utili ai soci.
Disposizione di servizio n. 29/2017 (e successive modificazioni)
disposizione di servizio n. 29/2017
Autorizzazione interna che legittima la delega alla firma degli atti da parte di funzionari; utilizzata per validare la sottoscrizione dell'avviso di accertamento.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
es. Cass. ord. n. 12329/2014; n. 25148/2013; n. 21415/2007; Cass. 21142/2018
Consolidata interpretazione giurisprudenziale secondo la quale, nelle società a compagine ristretta, è legittima la presunzione che utili accertati in capo alla società siano attribuiti pro quota ai soci, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del socio che deve dimostrare accantonamento o reinvestimento.
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base azionaria, se la società viene accertata per utili non dichiarati, tali utili possono essere imputati pro quota ai soci mediante presunzione fondata su DPR 600/1973 art. 39.
- L'onere di provare che gli utili accertati non sono stati distribuiti (perché accantonati o reinvestiti) grava sul socio; in assenza di tale prova la presunzione di distribuzione è legittima.
- La presunzione deve rispettare i criteri di gravità, precisione e concordanza; la sua sussistenza è valutata anche alla luce della giurisprudenza di legittimità.
- Un accertamento definitivo nei confronti della società costituisce una solida base probatoria per l'imputazione agli soci, se non viene efficacemente confutato.
- Le eccezioni formali sull'autenticità della sottoscrizione dell'atto possono essere superate con la dimostrazione della delega o della disposizione di servizio che autorizza la firma delegata.
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