Cassazione Penale, Ordinanza n. 35523/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Locri il 23 ottobre 2025 per abuso edilizio. Con un unico motivo ha dedotto il travisamento della prova dichiarativa del teste Birgillito e il difetto di motivazione sulle contraddizioni della sua deposizione. Ha inoltre lamentato che fosse rimasta senza risposta la doglianza d’appello relativa alla lacuna probatoria circa l’assenza di riscontri sull’effettiva esecuzione delle prestazioni cui si riferivano alcune fatture. La condanna era a sei mesi di arresto e 3.442,66 euro di ammenda, con sospensione condizionale subordinata alla rimessione in pristino dei luoghi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: le censure chiedevano una nuova valutazione del materiale probatorio, estranea al sindacato di legittimità. La sentenza d’appello aveva ricostruito le deposizioni degli operanti Birgillito e Messineo, i quali avevano osservato l’imputato, tra il 15 e il 17 agosto 2022, in tuta da lavoro e con attrezzi, intento a eseguire lavori edilizi; da tali elementi la Corte territoriale aveva inferito la commissione del reato con motivazione non illogica. L’inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non risultando assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità.
Norme richiamate
art. 44, lett. b), d.P.R. 380/2001
Da tali elementi la corte territoriale ha inferito, non certo illogicamente, la commissione del reato contestato da parte del Pulitanò, il quale si limita a sollecitare una diversa valutazione delle prove.
La contravvenzione edilizia è stata ritenuta provata dalla valutazione non illogica delle deposizioni degli operanti, che avevano osservato l’imputato intento a eseguire lavori edilizi.
al la declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
La declaratoria d’inammissibilità comporta l’onere delle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella causa d’inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in 3.000 euro.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o di singoli elementi di prova; il controllo riguarda la tenuta della motivazione e il percorso logico con cui il giudice di merito ha elaborato la ricostruzione accolta e scartato quelle alternative.
- La ricostruzione del fatto può fondarsi su deposizioni testimoniali dalle quali il giudice di merito inferisca la commissione del reato, purché il ragionamento probatorio sia motivato e non illogico.
- La declaratoria d’inammissibilità del ricorso comporta le spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità.
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