Sentenza del 23/11/2016 n. 23805 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma del 20 febbraio-24 aprile 2009, che aveva riformato la decisione di primo grado favorevole alla società e confermato la cartella di pagamento relativa a somme risultanti dal controllo automatizzato della dichiarazione modello 770, ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. Con due motivi, esaminati congiuntamente, ha denunciato l’omessa comunicazione dell’esito della liquidazione prima dell’iscrizione a ruolo, richiamando l’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, l’art. 6, commi 1 e 5, della legge n. 212/2000 e l’art. 2 del D.Lgs. n. 462/1997. Ha sostenuto che la comunicazione fosse necessaria per permettere chiarimenti e il pagamento spontaneo, e che la sua omissione comportasse la nullità della cartella. La contribuente non ha però allegato l’esistenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che l’art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000 non impone il contraddittorio preventivo per ogni iscrizione a ruolo derivante da controllo automatizzato: la comunicazione è necessaria quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, non necessariamente presenti nei controlli documentali e privi di margini interpretativi. Ha inoltre chiarito che l’art. 2 del D.Lgs. n. 462/1997 non istituisce un autonomo obbligo di comunicazione, ma richiama quello previsto dall’art. 36-bis. La diversa regola affermata per i redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell’art. 1, comma 412, della legge n. 311/2004 non si applica al caso. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione, poiché l’Agenzia delle Entrate non si è costituita.
Norme richiamate
Art. 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212
in tema di riscossione delle imposte, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 - bis, ma soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione
Il previo contraddittorio e la comunicazione dell’esito della liquidazione sono richiesti quando emergono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non sono un requisito generale per ogni iscrizione a ruolo conseguente a controllo automatizzato.
Art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo
Il controllo automatizzato è normalmente documentale e basato sui dati dichiarati; perciò, in assenza di incertezze rilevanti, l’iscrizione a ruolo non richiede di per sé un contraddittorio preventivo.
Art. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462
tale disposizione non prevede un autonomo obbligo di comunicazione, ma si limita a richiamare, al primo comma, quello di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 - bis.
La norma non crea un obbligo di comunicazione distinto da quello previsto dall’art. 36-bis; la possibilità di evitare l’iscrizione a ruolo pagando le somme dovute va letta nel quadro delle condizioni che regolano quel controllo, incluso il requisito delle incertezze rilevanti.
Massime di principio
- Per le cartelle derivanti da controllo automatizzato, l’omessa comunicazione preventiva non determina automaticamente la nullità: occorre verificare se vi fossero incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
- Quando il controllo si limita a riscontrare documentalmente i dati contabili riportati nella dichiarazione, senza questioni interpretative, il contraddittorio preventivo non è imposto in via generale.
- Chi contesta la mancata comunicazione deve indicare le incertezze rilevanti che avrebbero richiesto chiarimenti; la sola doglianza dell’omesso contraddittorio non basta, secondo il principio applicato in questa decisione.
- La specifica disciplina della comunicazione prevista per i redditi soggetti a tassazione separata non va estesa automaticamente alle altre iscrizioni a ruolo da controllo automatizzato.
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