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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22208/2021 del 04/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia trae origine da un giudizio promosso dal locatore per ottenere la risoluzione di un contratto di locazione per inadempimento del conduttore, il rilascio dell'immobile e il pagamento di canoni scaduti, oltre alle spese. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione del conduttore. In cassazione il conduttore deduceva, con un unico motivo formalmente articolato ai sensi dell'art. 360, commi 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., che la decisione di merito fosse errata perché non era stato validamente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione: sosteneva che non gli era mai pervenuta la convocazione dell'incontro presso l'organismo di mediazione, che il documento prodotto attestava il mancato perfezionamento della notifica e che, pertanto, la domanda del locatore avrebbe dovuto essere dichiarata improcedibile. Lamentava inoltre la violazione del contraddittorio e l'erroneo diniego della rimessione in termini. Il resistente eccepiva anche l'inammissibilità del ricorso per carenza di valida sottoscrizione e per irregolarità della notifica, eccezione disattesa dalla Corte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità basata sull'art. 365 c.p.c., osservando che il ricorso risultava sottoscritto da avvocato munito di procura speciale e che la notifica effettuata dall'avvocato non iscritto all'albo speciale non era causa di nullità. Nel merito, il motivo è stato reputato inammissibile perché privo di specifica localizzazione degli atti richiamati, cumulativo di censure eterogenee non riconducibili in modo chiaro ai singoli vizi denunciati e, soprattutto, non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte ha rilevato che la questione della mediazione non era stata tempestivamente sollevata dal difensore del ricorrente nelle udienze di primo grado, sicché, secondo il principio applicabile alla mediazione obbligatoria, l'eventuale improcedibilità doveva essere eccepita a pena di decadenza o rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna alle spese e con applicazione della sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso del processo, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 365 c.p.c.

    La Corte esclude che la notificazione del ricorso eseguita dal difensore privo di iscrizione all'albo speciale determini nullità, purché il ricorso sia sottoscritto da avvocato abilitato al patrocinio in Cassazione e munito di procura speciale.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando non indica specificamente gli atti su cui si fonda e non li localizza nel fascicolo del giudizio di legittimità.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    Non è ammissibile cumulare in modo indistinto censure eterogenee senza ricondurle con precisione ai singoli vizi di legittimità previsti dalla norma.

  • art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010

    Il preventivo esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda; l'improcedibilità deve essere eccepita o rilevata entro la prima udienza, altrimenti si verifica decadenza.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28/2010

    In appello la mediazione può essere disposta dal giudice discrezionalmente; l'esperimento costituisce condizione di procedibilità solo se il giudice lo ordina.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La condanna d'ufficio ha funzione sanzionatoria e deterrente dell'abuso del processo; può essere pronunciata in caso di soccombenza quando l'impugnazione sia oggettivamente pretestuosa o palesemente infondata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico, autosufficiente e coerente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la doglianza è inammissibile se non consente di comprendere con chiarezza quali errori di diritto o vizi processuali siano effettivamente denunciati.
  • La deduzione del mancato esperimento della mediazione obbligatoria non può essere proposta tardivamente: l'eccezione di improcedibilità va sollevata a pena di decadenza o rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza del primo grado.
  • In appello la mediazione obbligatoria non opera automaticamente, ma solo se il giudice la dispone esercitando il potere discrezionale previsto dalla legge.
  • La notificazione del ricorso per cassazione non è nulla per il solo fatto che sia eseguita dal procuratore speciale non iscritto all'albo speciale, se l'atto è sottoscritto da avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione.
  • La proposizione di un ricorso palesemente inammissibile, privo di confronto con la decisione impugnata o meramente dilatorio può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
  • Le sanzioni processuali per abuso del giudizio di legittimità possono cumularsi con la condanna alle spese e con l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieLocazione abitativaImpugnazioniSpese di lite
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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