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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18116/2024 del 02/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dal decreto con cui il giudice delegato aveva liquidato il compenso spettante a una professionista incaricata dal curatore fallimentare in un giudizio promosso ex art. 67 l.fall. contro una banca. La professionista aveva chiesto il riconoscimento di un precedente decreto di liquidazione del 2006, sostenendone l’esistenza e la perdurante efficacia, e, in subordine, la rideterminazione del compenso secondo la tariffa professionale della propria categoria, con applicazione dello scaglione di valore corretto e con maggiorazioni per l’impegno profuso e il vantaggio conseguito dalla massa. Il tribunale aveva rigettato il reclamo ritenendo non provata l’esistenza del preteso decreto del 2006, qualificando l’attività svolta come mere osservazioni tecniche e non come vera consulenza di parte, e applicando quindi la tariffa per ausiliari del giudice di cui al d.m. 30/5/2002, con liquidazione parametrata ai valori medi e senza ulteriori aumenti. Nel ricorso per cassazione la professionista ha dedotto, tra l’altro, violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., degli artt. 23, 26, 67, 1709 c.c., 201 c.p.c., 16 e 31 d.P.R. n. 100/1997, dell’art. 2 d.m. 30/5/2002 e dell’art. 111 Cost., lamentando: omessa pronuncia sulla richiesta di ricostruzione del decreto smarrito; difetto di motivazione; errata qualificazione dell’attività svolta; omessa valutazione dei fatti allegati sulla natura dell’incarico e sul corretto criterio di liquidazione; mancata considerazione del valore della pratica e delle maggiorazioni richieste.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi di ricorso, mentre ha ritenuto fondati, nei limiti esposti, il quarto e il quinto motivo. Ha ribadito il principio per cui l’attività del consulente di parte incaricato dalla curatela fallimentare in un giudizio civile è prestazione d’opera professionale e non attività di ausiliario del giudice, con conseguente applicazione delle tariffe professionali della categoria di appartenenza e non dei criteri propri del c.t.u. Ha inoltre precisato che il compenso va rapportato al valore della pratica previsto dalla tariffa professionale applicabile ratione temporis, non alla somma concretamente incassata in transazione. Per l’effetto, la Corte ha accolto il ricorso limitatamente ai motivi accolti, cassando il decreto impugnato e rinviando al Tribunale di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia; la Corte non ne ha ravvisato la violazione nei primi motivi, ma ha ritenuto decisiva la corretta qualificazione della questione e l’ambito inquisitorio del reclamo fallimentare.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio di motivazione; la Corte ha escluso che la doglianza potesse essere veicolata nei termini prospettati per le questioni di diritto.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    richiamato per denunciare violazione di legge sulla qualificazione dell’incarico e sui criteri tariffari.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    richiamato per i vizi processuali dedotti in ricorso.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    richiamato per il vizio di motivazione e omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha distinto tra questioni di fatto e di diritto.

  • art. 67 l.fall.

    indica il giudizio nel quale la curatela aveva incaricato la professionista; la Corte lo considera come giudizio extrafallimentare di difesa della massa.

  • art. 26 l.fall.

    richiamato per il reclamo fallimentare; la Corte ricorda che, nella formulazione anteriore alla riforma, il relativo procedimento ha natura inquisitoria.

  • art. 23 l.fall.

    richiamato nel quinto motivo; non è oggetto di autonoma statuizione, ma nel contesto della disciplina della procedura.

  • art. 32, comma 2, l.fall.

    richiamato per escludere che il professionista nominato dalla curatela sia assimilabile al coadiutore del curatore.

  • art. 1709 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura professionale dell’incarico e il criterio di liquidazione.

  • art. 201 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel contesto dei criteri di liquidazione e della figura del consulente tecnico.

  • art. 16 d.P.R. n. 100/1997

    richiamato come criterio residuale rispetto alla tariffa professionale; la Corte lo considera non applicabile al caso nella misura in cui si era erroneamente ricondotta l’attività al modello del c.t.u.

  • art. 31 d.P.R. n. 100/1997

    indicato come tariffa professionale applicabile ratione temporis al consulente di parte della curatela, con riferimento al valore della pratica.

  • art. 2 d.m. 30/5/2002

    richiamato dal giudice delegato e dal tribunale come tariffa per gli ausiliari del giudice; la Corte ne esclude l’applicazione al consulente di parte della curatela.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel quarto motivo per il difetto di motivazione; non assume autonoma ratio decidendi nella parte accolta.

Massime di principio

  • Il professionista incaricato dalla curatela fallimentare per assistere la massa in un giudizio civile svolge una prestazione d’opera professionale di natura difensiva e non una funzione assimilabile a quella del consulente tecnico d’ufficio.
  • Il compenso del consulente di parte nominato dal curatore deve essere liquidato secondo le tariffe professionali della categoria di appartenenza, non secondo i criteri previsti per gli ausiliari del giudice.
  • Ai fini della liquidazione del compenso del consulente di parte della procedura, il parametro di riferimento è il valore della pratica previsto dalla tariffa professionale applicabile ratione temporis, non la sola somma effettivamente conseguita dalla curatela per transazione.
  • Nel procedimento di reclamo fallimentare, il tribunale esercita un controllo ampio e inquisitorio sugli atti della procedura e può utilizzare documenti non specificamente evocati dalle parti; tuttavia, la qualificazione giuridica dell’attività professionale resta una questione di diritto scrutinabile in cassazione solo nei limiti consentiti.
  • La ricostruzione di un atto processuale smarrito è doverosa solo se sia dimostrato che l’atto sia effettivamente esistito e sia poi scomparso dal fascicolo; se il giudice di merito accerta che l’atto non è mai stato formalmente depositato in originale, non sussiste il presupposto per la ricostruzione.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeReclamo fallimentareImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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