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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47923/2023 del 01/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Rossini ha impugnato per manifesta illogicità della motivazione la conferma della condanna per ricettazione, deducendo che i giudici di merito avrebbero fondato la responsabilità solo sul fatto che l'imputato era seduto sul ciclomotore parcheggiato in via pubblica, senza altri elementi che dimostrassero la sua piena disponibilità del mezzo, e avrebbero ingiustificatamente escluso l'applicazione dell'ipotesi attenuata prevista dall'art. 648, quarto comma, cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile la regola della doppia conforme tra decisione di primo grado e sentenza di appello e ha considerato congrua la valutazione dei giudici di merito, secondo cui l'elemento soggettivo della ricettazione poteva essere desunto anche da elementi indiretti, in particolare dalla totale assenza di spiegazioni da parte dell'imputato circa la provenienza del motociclo rubato durante il controllo dei Carabinieri. Non ha ritenuto dirimente la mancanza delle chiavi, essendo possibile l'accensione con modalità alternate, e ha considerato il valore del bene idoneo a escludere l'ipotesi attenuata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    La Corte conferma che l'elemento soggettivo della ricettazione può essere provato anche con elementi indiretti, tra cui l'omessa o non attendibile indicazione della provenienza del bene da parte del destinatario, purché la valutazione sia complessiva e motivata.

  • art. 648, quarto comma, cod. pen. (ipotesi attenuata)

    L'esclusione dell'ipotesi attenuata può essere giustificata dalla congrua valutazione del giudice di merito in relazione al valore del bene e alle circostanze del caso concreto; la sola posizione sul mezzo non impone automaticamente l'applicazione dell'attenuante.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 137, convertito nella legge 18/12/2020, n. 176 (trattazione scritta)

    Normativa che ha autorizzato la trattazione scritta del procedimento di cassazione, applicata in forza delle modifiche e dei riferimenti regolamentari richiamati nel provvedimento.

  • art. 616 cod. proc. pen. (spese e sanzione pecuniaria)

    Consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione liquidando la sanzione in misura equitativa.

  • Dottrina giurisprudenziale della 'doppia conforme' (Sez. 2 e Sez. 3 della Cassazione)

    Quando la sentenza di appello si salda argomentativamente con la decisione di primo grado (riprendendone valutazioni e argomentazioni), le due sentenze possono formare un unico corpo decisionale e la Corte di cassazione limita il sindacato sulla motivazione, specialmente se i motivi di gravame non introducono elementi nuovi.

Massime di principio

  • La mancanza di una qualunque spiegazione plausibile del possessore sulla provenienza di un bene trovato in suo possesso, rilevata al momento del controllo, può essere valorizzata come elemento indiziario rilevante dell'elemento soggettivo della ricettazione
  • La mera assenza delle chiavi non esclude automaticamente il possesso o la disponibilità del bene; il giudice di merito può tener conto di modalità alternative di uso o di accensione
  • Il valore e le caratteristiche del bene sono elementi che incidono sulla valutazione della possibile applicazione dell'ipotesi attenuata: beni di valore non trascurabile possono giustificare il rifiuto dell'attenuante
  • La massima della doppia conforme limita l'intervento della Cassazione sul vizio di motivazione quando l'appello non introduce fatti nuovi ma replica censure già esaminate e motivate nei gradi precedenti
  • I motivi reiterativi e generici, che si pongono in contrapposizione con una piattaforma istruttoria già valutata e spiegata dai giudici di merito, sono suscettibili di essere dichiarati inammissibili
  • In casi analoghi, per difendersi efficacemente, l'imputato dovrebbe fornire al momento del controllo una spiegazione credibile sulla titolarità o provenienza del bene e, successivamente, elementi probatori che counterino la valutazione dei giudici di merito

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