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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00775/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione, ritenuta manifestamente illogica, assumendo che la Corte territoriale avesse affermato la responsabilità nonostante la carenza del reato presupposto e un asserito travisamento dei fatti. La censura mirava, in sostanza, a contestare la ricostruzione probatoria operata dai giudici di merito e a prospettare una diversa valutazione delle emergenze processuali, senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse privo di concreta specificità e meramente reiterativo, oltre a non confrontarsi con le logiche argomentazioni della Corte di appello. Ha osservato che il ricorrente tendeva a sollecitare una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, attività non consentite nel giudizio di legittimità in assenza di specifici e decisivi travisamenti. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma incriminatrice del reato di ricettazione, richiamata per qualificare i fatti accertati nei giudizi di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso per vizio di motivazione deve essere specifico e deve confrontarsi puntualmente con le ragioni della decisione impugnata; la mera riproposizione delle difese già svolte o la contestazione apodittica della motivazione è inammissibile.
  • Non è consentito in cassazione sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio o proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, salvo che si indichino specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali.
  • La mancanza di specificità del motivo ricorre non solo quando l'atto è generico o indeterminato, ma anche quando manca correlazione tra le argomentazioni della sentenza impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.
  • In tema di ricettazione, la provenienza illecita della cosa può essere desunta dalle caratteristiche oggettive dei beni e dall'assenza di valide giustificazioni sulla loro provenienza, specie quando il commercio dei beni risulti incompatibile con la mancanza di elementi identificativi essenziali.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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