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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15156/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Galatolo era stato condannato per non essersi presentato presso il Commissariato di P.S. in occasione della partita del 16/02/2020, in violazione dell'obbligo di presentazione imposto con provvedimento del Questore di Palermo del 09/06/2018 (convalidato dal G.I.P.). Il ricorrente ha sostenuto che il provvedimento originario era riferito alla "U.S. Città di Palermo", società dichiarata fallita il 18/10/2019, e che la nuova società "Palermo S.S.D." è un distinto soggetto giuridico: perciò l'obbligo non poteva essere automaticamente esteso. Ha poi contestato la valenza della comunicazione notificata il 03/09/2019, ritenendola priva dei requisiti formali di un atto che modifichi o integri il DASPO, e ha dedotto anche il difetto dell'elemento soggettivo (assenza di volontà di violare la prescrizione). La Corte d'appello aveva ritenuto invece valida la comunicazione e quindi efficiente il provvedimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Ha affermato che, per effetto del fallimento della "U.S. Città di Palermo", il provvedimento del Questore del 09/06/2018 aveva perso efficacia rispetto agli incontri della nuova società "Palermo S.S.D.", non essendosi formato un nuovo provvedimento amministrativo con i prescritti requisiti di dettaglio, tassatività e le garanzie procedimentali (compresa la convalida giudiziaria). La mera comunicazione notificata al ricorrente non poteva sostituire un nuovo provvedimento; dunque mancava l'ordine legalmente dato cui ottemperare e il reato non sussiste.

Norme richiamate

  • art. 6 legge 13 dicembre 1989 n. 401

    L'obbligo di presentazione imposto dal Questore va determinato con specificità e tassatività rispetto alle "manifestazioni sportive specificamente indicate"; non è ammessa un'interpretazione estensiva che consenta l'applicazione a una società sportiva diversa da quella nominata nel provvedimento; in caso di cessazione dell'entità giuridica originaria il provvedimento perde efficacia rispetto alla nuova compagine e occorre un nuovo provvedimento.

  • art. 131-bis codice penale

    Richiamato in sede di gravame (eccezione di non applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità o per estinzione), la Corte territoriale aveva escluso l'applicabilità per la presenza di abitualità dedotta dai precedenti dell'imputato; la Cassazione non ha basato la sua decisione su questo articolo, dato che ha ritenuto inesistente il fatto per carenza del presupposto normativo.

  • art. 192 codice di procedura penale

    Richiamato dal ricorrente in ordine al vizio di motivazione e all'istruttoria; la Corte di Cassazione ha valutato l'istruttoria e ha ritenuto che la valutazione della Corte territoriale fosse erronea rispetto al principio di tassatività della misura amministrativa.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) codice di procedura penale

    Articola i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme sostanziali o procedurali e contraddittorietà/illogicità della motivazione). La Corte ha ritenuto fondati i motivi attinenti all'erronea applicazione dell'art. 6 L. 401/1989 e alla contraddittorietà dell'apprezzamento circa l'efficacia del provvedimento.

Massime di principio

  • Un DASPO (o ordine di presentazione ex art. 6 L. 401/1989) è strettamente riferito alla specifica società sportiva indicata nel provvedimento; se quella società cessa di esistere (es. per fallimento) il provvedimento perde efficacia rispetto a una nuova società autonoma costituita successivamente.
  • La mera comunicazione amministrativa che informi del cambio di denominazione o della nascita di una nuova società non sostituisce un nuovo provvedimento impositivo: è necessario adottare un nuovo atto formale, con i requisiti di forma e le garanzie procedimentali (compresa la convalida giudiziaria), per estendere obblighi o divieti a una diversa entità.
  • Poiché l'obbligo di presentazione incide sulla libertà personale, va interpretato secondo i principi di legalità, tassatività e determinatezza; ciò esclude l'applicazione analogica in malam partem e impone precisione nella formulazione del provvedimento.
  • In situazioni analoghe l'accusa deve provare l'esistenza, la validità e l'efficacia del provvedimento al momento del fatto: senza la produzione di un provvedimento valido riferibile alla società la contestazione penale per mancata presentazione rischia di essere infondata.
  • Chi impugna un DASPO o una contestazione per sua violazione può efficacemente eccepire la mancanza di efficacia del provvedimento per mutamento dell'entità giuridica della società sportiva o per carenze formali nella modifica, chiedendo l'annullamento per insussistenza del fatto.

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