Cassazione Civile, Ordinanza n. 12106/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha rettificato il classamento catastale di un immobile sito in Fiumicino, originariamente dichiarato dai proprietari con presentazione di Docfa a seguito di diversa distribuzione degli spazi interni, proponendo la categoria D/2 e una rendita di euro 11.808,69; in sede di collaudo l'Ufficio ha confermato la categoria D/2 ma ha elevato la rendita a euro 27.600,00. La CTP ha annullato l'atto per carenza di motivazione e la CTR ha confermato, ritenendo la motivazione dell'Ufficio generica e tautologica, non idonea a far comprendere le ragioni tecniche e sostanziali del forte incremento di rendita, e valorizzando anche una perizia di parte che evidenziava l'inutilizzabilità di gran parte dell'edificio e l'incidenza dell'erosione costiera sulla zona. In cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto, formalmente ex art. 360, n. 3, c.p.c., l'omesso esame di punti decisivi, sostenendo che nell'avviso erano indicate le caratteristiche dell'immobile, la distinzione tra aree ristrutturate e aree inutilizzate e i criteri di stima; con il secondo ha denunciato la violazione della normativa catastale, assumendo l'adeguatezza della motivazione in considerazione della procedura Docfa e del fatto che la rettifica riguardava solo la rendita, a parità di elementi presi in esame.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato come violazione di legge senza indicare specificamente le norme violate e le affermazioni della sentenza in contrasto con esse; inoltre è stato ritenuto inammissibile anche come vizio motivazionale, poiché la sentenza impugnata si fondava su due rationes decidendi autonome e non tutte erano state censurate, e perché la decisione di merito era una "doppia conforme", senza che il ricorrente avesse indicato ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado. Il secondo motivo è rimasto assorbito dalla declaratoria di inammissibilità del primo. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore dei controricorrenti.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge deve essere dedotto indicando specificamente le norme asseritamente violate e le affermazioni della sentenza in contrasto con esse.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni di censura, altrimenti il motivo è inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nel giudizio di legittimità il vizio motivazionale non può essere dedotto validamente se non nei limiti consentiti dalla norma, e comunque non quando ricorre la "doppia conforme" senza le necessarie allegazioni.
In caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione sul vizio di motivazione è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012
La disciplina sulla doppia conforme si applica ai giudizi d'appello introdotti nei termini previsti dalla norma.
art. 54, comma 3, d.l. n. 83 del 2012
Rileva ai fini della riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e della relativa disciplina di ammissibilità.
R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652
Richiamato come normativa catastale invocata dalla ricorrente a sostegno della sufficienza motivazionale della rettifica.
L. 11 agosto 1939, n. 1249
Citata quale legge di conversione del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652.
D.lgs. 8 aprile 1948, n. 514
Citato come modifica della disciplina catastale richiamata dalla ricorrente.
D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Richiamato dalla ricorrente quale fonte regolatrice del classamento catastale.
art. 11, D.L. 14 marzo 1988, n. 70
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla procedura Docfa e all'accertamento catastale.
L. 13 maggio 1988, n. 154
Citata quale legge di conversione del D.L. 14 marzo 1988, n. 70.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura di violazione di legge è inammissibile se non indica specificamente le norme violate e le proposizioni della sentenza che si assumono contrastanti con esse.
- Quando una decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggerla, il ricorso deve investire tutte le rationes; la mancata impugnazione anche di una sola rende il gravame inammissibile o comunque infondato.
- In presenza di "doppia conforme", il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è deducibile solo se il ricorrente indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La motivazione di un avviso di rettifica catastale non può essere censurata in cassazione con affermazioni generiche sulla sufficienza del contenuto dell'atto, ma occorre misurarsi puntualmente con le rationes della sentenza impugnata.
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