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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16811/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato il rigetto dell'istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il condannato ha chiesto, ex art. 671 c.p.p., il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati definitivi oggetto di sei sentenze, alcune già riunite in precedenza in cognizione o in esecuzione. La Corte di appello, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto la violazione degli artt. 81, comma 2, c.p. e 671 c.p.p., lamentando vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alle sentenze sub 1, 2 e 3. In concreto, la difesa sosteneva che i fatti fossero unificabili nel medesimo disegno criminoso, anche in ragione del contesto associativo e della partecipazione al clan richiamato nella sentenza sub 1. La Corte ha però ritenuto il motivo non specifico rispetto alla motivazione del giudice dell'esecuzione e comunque manifestamente infondato, perché la decisione impugnata aveva escluso il medesimo disegno criminoso valorizzando la natura estemporanea e contingente dei due furti aggravati del 2013, ritenuti non collegati all'attività del sodalizio e non agevolativi del clan.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    Il vincolo della continuazione presuppone un medesimo disegno criminoso; non basta la mera contiguità cronologica o l'identità del titolo di reato, occorrendo specifici indicatori della programmazione unitaria dei fatti.

  • art. 671 c.p.p.

    Anche in sede esecutiva il giudice deve verificare in modo approfondito la sussistenza della continuazione; il condannato che la invochi deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione, anche in fase esecutiva, richiede la verifica di concreti indici rivelatori del medesimo disegno criminoso, tra cui omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, causali e programmazione dei reati successivi.
  • Non è sufficiente richiamare la sola vicinanza temporale dei fatti o l'identità del titolo di reato, poiché tali elementi possono indicare anche mera abitualità criminosa o scelte di vita delittuose non riconducibili a un progetto unitario.
  • Il giudice dell'esecuzione può discostarsi da precedenti valutazioni favorevoli alla continuazione compiute in cognizione o in altra sede esecutiva, purché dia specifiche e significative ragioni per escludere che i nuovi fatti siano riconducibili al medesimo disegno.
  • Quando la motivazione del giudice dell'esecuzione esclude la continuazione con argomenti coerenti, specifici e non illogici, il ricorso che si limiti a prospettare in modo generico una diversa lettura dei fatti è inammissibile.
  • La mera partecipazione a un sodalizio criminoso non comporta automaticamente l'unificazione ex art. 81, comma 2, c.p. di tutti i reati commessi dal partecipante, occorrendo verificare se i singoli fatti siano stati effettivamente programmati o commessi per agevolare l'attività associativa.

Come è indicizzato

MaterieImpicugnazioni
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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