Cassazione Civile, Ordinanza n. 31598/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (opponente)
La controversia
Un soggetto, in proprio e quale legale rappresentante di una società di gestione di uno stabilimento balneare, aveva impugnato davanti al Tribunale diversi atti riferiti a un controllo della Capitaneria di porto: i provvedimenti di sequestro, i verbali delle operazioni effettuate nei giorni 21-22 agosto 2019, l’ordinanza di dissequestro ai fini della distruzione di prodotti ittici, l’ordinanza di confisca e distruzione, nonché la sanzione pecuniaria irrogata all’esito del procedimento amministrativo. Il Tribunale aveva riunito i giudizi e aveva declinato la competenza per territorio in favore del Tribunale di Roma. Con il regolamento di competenza, il ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla competenza territoriale nelle opposizioni a sanzione amministrativa, sostenendo che il luogo della violazione ricade nel circondario del Tribunale di Velletri; 2) nullità del provvedimento per mancanza della data; 3) illegittimità della riunione dei procedimenti e mancata riunione di altro giudizio.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha affermato che, nelle opposizioni a sanzioni amministrative, la competenza territoriale inderogabile si individua con riferimento al luogo in cui la violazione è stata accertata e coincide con il luogo della commissione dell’illecito. Poiché l’accertamento e la commissione dei fatti risultavano avvenuti presso lo stabilimento situato nel Comune di Ardea, ricompreso nel circondario del Tribunale di Velletri, la competenza appartiene a tale ufficio giudiziario. Ha inoltre precisato che non si applica il foro erariale di cui all’art. 7 del R.D. n. 1611 del 1933. Il secondo motivo è stato assorbito e il terzo dichiarato inammissibile perché estraneo a questioni di competenza. Il giudizio dovrà essere riassunto davanti al Tribunale di Velletri, che provvederà anche sulle spese del regolamento.
Norme richiamate
Nelle opposizioni avverso sanzioni amministrative la competenza territoriale si determina in base al luogo della violazione.
art. 22-bis l. n. 689 del 1981
Richiamato dal ricorrente come norma sulla competenza nelle opposizioni a ordinanza-ingiunzione.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2011
Conferma il criterio del luogo in cui è stata commessa la violazione per individuare il giudice competente.
art. 1, comma 3, d.lgs. n. 491 del 1999
Richiamato dal ricorrente in relazione alla revisione dei circondari e alla competenza territoriale del Tribunale di Velletri.
art. 7 R.D. n. 1611 del 1933
La Corte esclude l’applicazione del foro erariale nelle opposizioni a sanzioni amministrative.
Indicato per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice ritenuto competente.
Massime di principio
- Nelle opposizioni a sanzioni amministrative, la competenza territoriale inderogabile va individuata con riferimento al luogo in cui la violazione è stata commessa e/o accertata, non al foro erariale dell’amministrazione.
- Ai fini della competenza, il luogo dell’accertamento dell’illecito e quello della sua commissione possono coincidere e, se ricadono nel circondario del giudice adito, radicano la competenza di quest’ultimo.
- Le questioni che non attengono alla competenza sono estranee al regolamento di competenza e, se dedotte, sono inammissibili.
- Un motivo relativo a vizi del provvedimento impugnato, privo di incidenza sulla competenza, può essere assorbito quando la Corte risolve preliminarmente la questione di competenza.
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