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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33178/2026 del 09/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato dal Tribunale alla pena di quattro mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda per il reato previsto dall'art. 186, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. La Corte di appello aveva confermato la decisione. Il ricorrente, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze riproducevano sostanzialmente quelle già formulate in appello e respinte dalla Corte territoriale, senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata circa l'insussistenza dello stato di necessità. Il ricorso è stato quindi valutato come non conforme alla funzione dell'impugnazione e ai requisiti di specificità dei motivi, perché fondato su una critica generica e non su un confronto argomentato con la motivazione della decisione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi non fossero deducibili in sede di legittimità per difetto di specifico confronto con la motivazione della sentenza d'appello. È rimasta ferma la condanna dell'imputato alla pena di quattro mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda per il reato previsto dall'art. 186, comma 7, del d.lgs. n. 285/1992. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendo state ravvisate ragioni di esonero.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata nei gradi di merito.

  • art. 581 c.p.p.

    Richiamato quale disposizione che impone la specificità dei motivi di impugnazione, con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta.

  • art. 591 c.p.p.

    Richiamato quale disposizione che prevede l'inammissibilità dell'impugnazione proposta con motivi privi dei requisiti prescritti.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e puntuale della motivazione della decisione impugnata, indicando specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni censura.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre i motivi già dedotti in appello e motivatamente respinti, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni utilizzate dalla sentenza di secondo grado.
  • La deduzione generica di una carenza o illogicità della motivazione, non accompagnata dall'indicazione delle specifiche ragioni per cui la motivazione impugnata sarebbe erronea o incongrua, non soddisfa i requisiti di specificità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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