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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30512/2024 del 26/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha richiesto imposta di registro e ipotecaria, revocando agevolazioni fiscali per l’imprenditoria agricola fruite in occasione dell’acquisto di fondi agricoli. La revoca è stata fondata sul rilievo che il legale rappresentante della società acquirente, pur avendo dichiarato di possedere la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) ed essere iscritto alla gestione previdenziale, in realtà risultava iscritto con riserva e poi cancellato dagli elenchi IAP e coltivatori diretti. La CTR ha respinto l’appello della società ritenendo che, alla data dell’atto di acquisto, mancasse il requisito temporale e sostanziale della qualifica, poiché la domanda di riconoscimento era stata presentata solo oltre un anno dopo e la certificazione era intervenuta successivamente. Con il ricorso per cassazione la società ha articolato tre motivi: (1) violazione del d.lgs. 99/2004, sostenendo che la CTR avesse erroneamente negato il beneficio nonostante la qualifica fosse stata conseguita entro 24 mesi; (2) nullità per omessa pronuncia/motivazione, lamentando che il giudice d’appello non avesse valorizzato l’iscrizione previdenziale, dapprima con riserva, poi cancellata e poi nuovamente effettuata; (3) nullità per motivazione apparente, deducendo che la CTR non avesse specificamente confutato le deduzioni della contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi. Ha chiarito che, ai fini delle agevolazioni per l’imprenditore agricolo professionale, il possesso dei requisiti deve normalmente sussistere al momento dell’atto, salva la possibilità eccezionale di presentare istanza di riconoscimento alla Regione e di ottenere i requisiti entro 24 mesi, ma solo a condizione che l’istanza sia stata effettivamente presentata. Nel caso concreto, il motivo era infondato perché la società non contestava davvero la retroattività della sola iscrizione, bensì non risultava provata la presentazione della domanda di riconoscimento al momento del trasferimento. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato, perché la questione della successiva reiscrizione INPS era irrilevante rispetto alla ratio decidendi, essendo avvenuta dopo l’acquisto e non sostituendo il requisito preesistente. Il terzo motivo è stato respinto perché la motivazione della sentenza impugnata era ritenuta sufficiente a superare il minimo costituzionale e non apparente. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell’ulteriore importo pari al contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 1, comma 5-ter

    "Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti ... pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti."

    La possibilità di mantenere le agevolazioni fiscali per l’imprenditore agricolo professionale presuppone la presentazione dell’istanza di riconoscimento e la successiva acquisizione dei requisiti entro 24 mesi; il requisito non può essere invocato se manca la domanda al momento dell’atto o se il requisito non era ancora in essere secondo la disciplina applicabile.

  • d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 1, comma 5-bis

    "l'imprenditore agricolo professionale persona fisica ... deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura"

    L’iscrizione alla gestione previdenziale agricola è un elemento costitutivo della qualifica di IAP e deve preesistere alla fruizione dei benefici connessi.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La Corte osserva che la rubrica del motivo è impropria quando viene richiamato il n. 3 per denunciare vizi che attengono in realtà alla violazione di legge o alla motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro corretto per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia o per motivazione apparente.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La motivazione è nulla solo se manca del tutto o è costruita in modo da non consentire il controllo sulla ratio decidendi, non quando sia semplicemente sintetica o non condivisa dalla parte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto dell’impugnazione sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Per le agevolazioni fiscali collegate alla qualifica di imprenditore agricolo professionale, il requisito soggettivo deve normalmente esistere alla data dell’atto che genera il beneficio; la disciplina speciale consente una regolarizzazione solo nei casi e nei tempi espressamente previsti dalla norma.
  • La presentazione dell’istanza di riconoscimento alla Regione è un passaggio autonomo e necessario: la successiva certificazione o iscrizione previdenziale non è sufficiente se non risulta che la domanda fosse già stata proposta secondo il meccanismo previsto dal d.lgs. 99/2004.
  • L’iscrizione alla gestione previdenziale agricola costituisce elemento rilevante della qualifica di IAP e, ai fini del beneficio, deve preesistere o comunque essere inserita nel percorso normativo richiesto prima dell’utilizzo dell’agevolazione.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza sia priva della soglia minima di intelligibilità e di controllo; non è configurabile per la sola mancata confutazione analitica di ogni argomento difensivo.
  • Una censura di omessa pronuncia o di motivazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva: se il fatto dedotto è irrilevante rispetto alla ragione decisoria, il motivo è inammissibile o infondato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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