Sentenza n. 5187/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 20418/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il diniego di computo, ai fini della progressione stipendiale nella Polizia di Stato, dei periodi di servizio prestati come ufficiale nell’Esercito e nella Marina militare
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il dipendente aveva chiesto al Ministero dell’Interno di essere inquadrato nel livello economico corrispondente a tredici anni di servizio, ai sensi dell’art. 45, comma 4, d.lgs. n. 95/2017, computando anche dieci mesi di servizio nell’Esercito italiano e cinque anni, undici mesi e diciotto giorni nella Marina militare. Il Ministero aveva negato il riconoscimento, ritenendo che il servizio militare non fosse assimilabile a quello prestato nei ruoli dei funzionari della Polizia di Stato. Il ricorso di primo grado deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 632 e degli artt. 1810-bis, 1810-ter, 1811 e 1811-bis d.lgs. n. 66/2010, dell’art. 45, comma 4, d.lgs. n. 95/2017 e degli artt. 3, 36 e 97 Cost., nonché travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e disparità di trattamento. L’appello denunciava error in iudicando e omessa motivazione, sostenendo che l’omogeneizzazione del trattamento economico tra forze armate e forze di polizia avrebbe comportato anche la cumulabilità dell’anzianità maturata nei due ordinamenti e che, pertanto, il trattamento dovesse decorrere dal conseguimento della qualifica di direttore tecnico capo, anziché dal compimento di tredici anni di servizio nella Polizia di Stato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. L’art. 45, comma 4, d.lgs. n. 95/2017 prevede, per il personale della Polizia di Stato con qualifica almeno pari a vice questore aggiunto e qualifiche corrispondenti, la rideterminazione del trattamento economico secondo gli artt. 1810-bis e 1811 d.lgs. n. 66/2010. Il rinvio normativo realizza un’equiparazione del trattamento stipendiale tra qualifiche corrispondenti, ma non introduce anche la cumulabilità dei periodi di anzianità maturati in ordinamenti diversi. La determinazione per relationem del trattamento economico e la trasportabilità dell’anzianità sono profili distinti: la seconda richiederebbe un’espressa e inequivoca previsione legislativa, anche in ragione delle conseguenze finanziarie per lo Stato. Tale previsione non è contenuta nell’art. 45, comma 4, d.lgs. n. 95/2017 né nelle altre disposizioni invocate. La diversa autonomia funzionale degli ordinamenti delle forze armate e delle forze di polizia conferma che il servizio rileva, ai fini della progressione economica, all’interno del corpo di appartenenza. La circolare ministeriale richiamata dall’appellante non è vincolante e non può fondare effetti finanziari in assenza di una chiara base normativa; la pronuncia del TAR Lazio invocata non è stata esaminata in appello e comunque è stata superata dagli orientamenti contrari del Consiglio di Stato. Le spese sono state integralmente compensate per la specificità delle questioni.
Norme richiamate
art. 45, comma 4, d.lgs. n. 95/2017
“A decorrere dal 1° gennaio 2018, per il personale con qualifica a partire da vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti il trattamento economico è rideterminato secondo quanto previsto dagli articoli 1810-bis e 1811 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66”.
La disposizione rinvia ai criteri di trattamento economico previsti per i gradi militari corrispondenti, ma non consente, in assenza di un’espressa previsione, di cumulare l’anzianità maturata nelle forze armate con quella maturata nella Polizia di Stato.
Stabilisce la corrispondenza tra la qualifica di vice questore aggiunto e il grado militare di maggiore, rilevante per l’individuazione del trattamento economico omogeneizzato.
art. 1810-bis d.lgs. n. 66/2010
Determina lo stipendio iniziale del maggiore e dei gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dalla nomina a ufficiale o dalla qualifica di aspirante; il relativo criterio è applicabile alla Polizia di Stato per effetto del rinvio dell’art. 45, comma 4, d.lgs. n. 95/2017.
art. 1810-ter d.lgs. n. 66/2010
Norma richiamata dal ricorrente nel quadro della disciplina dell’omogeneizzazione del trattamento economico, senza che il giudice ne ricavi una regola di cumulabilità dell’anzianità.
Disposizione richiamata dall’art. 45, comma 4, d.lgs. n. 95/2017 per la rideterminazione del trattamento economico; il rinvio non è stato interpretato come estensione della cumulabilità dei servizi.
art. 1811-bis d.lgs. n. 66/2010
Norma invocata dall’appellante, ma non ritenuta idonea a fondare il computo dell’anzianità maturata in precedenti corpi militari.
art. 3 Cost.
Parametro costituzionale invocato per sostenere la parità di trattamento, senza che il giudice ravvisi una violazione.
art. 36 Cost.
Parametro costituzionale invocato in relazione al trattamento retributivo, senza che il giudice ravvisi una violazione.
art. 97 Cost.
Parametro costituzionale invocato in relazione all’azione amministrativa, senza che il giudice ravvisi una violazione.
Massime di principio
- Il rinvio legislativo al trattamento economico previsto per qualifiche o gradi corrispondenti di un diverso ordinamento realizza un’equiparazione del trattamento stipendiale, ma non comporta automaticamente la cumulabilità o la trasportabilità dell’anzianità maturata nell’ordinamento di provenienza.
- La cumulabilità dei periodi di servizio prestati in corpi o ordinamenti diversi, ai fini della progressione economica, richiede un’espressa e inequivoca previsione legislativa; non può essere desunta dalla sola omogeneizzazione dei trattamenti economici.
- Le forze armate e le forze di polizia conservano autonomia ordinamentale e funzionale; pertanto, in assenza di una specifica disposizione contraria, l’anzianità di servizio rileva ai fini del trattamento economico all’interno del corpo di appartenenza.
- Una circolare amministrativa priva di carattere vincolante non può fondare il riconoscimento di un trattamento economico non previsto dalla legge né produrre, in assenza di una chiara base normativa, conseguenze finanziarie a carico dello Stato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1428/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1429/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1430/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1431/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1432/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1433/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →