Cassazione Penale, Sentenza n. 28291/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione al diniego del P.M. di consentire al consulente tecnico delle persone offese l'esame di atti e prove già acquisiti dal consulente tecnico della Procura. La ricorrente deduceva violazione di legge per errata interpretazione dell'art. 233 c.p.p., sostenendo che, se il primo comma riconosce a "ciascuna parte" la facoltà di nominare un consulente tecnico, il comma 1-bis non può escludere la persona offesa dalla possibilità che il proprio consulente tecnico sia autorizzato dal giudice ad esaminare le cose sequestrate, intervenire alle ispezioni o esaminare oggetti di ispezioni precedenti; la distinzione operata dal G.I.P. (richiamando l'art. 90 c.p.p.) creerebbe una discrepanza illogica tra soggetti legittimati a nominare consulenti e quelli cui sono riconosciute le facoltà operative
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Pavia per il prosieguo. Il Collegio ha interpretato l'espressione "consulenti tecnici delle parti private" di cui all'art. 233, comma 1-bis, c.p.p. in senso comprensivo anche del consulente tecnico della persona offesa, ritenendo coerente e sistematico il raccordo tra il primo comma (che permette a "ciascuna parte" di nominare consulenti) e il comma 1-bis (che attribuisce a tali consulenti poteri di accesso e verifica). Ne consegue che la richiesta del difensore delle persone offese per consentire al loro consulente tecnico di esaminare atti e prove acquisiti dal consulente della Procura era legittima e non poteva essere dichiarata inammissibile per mancanza di legittimazione
Norme richiamate
Il primo comma riconosce a ciascuna parte la facoltà di nominare un proprio consulente tecnico; la Corte raccorda questo potere con le facoltà operative previste dal comma 1-bis
"ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto"
La Corte interpreta la locuzione "consulenti tecnici delle parti private" come comprensiva anche dei consulenti delle persone offese, consentendo loro, su istanza del difensore e autorizzazione del giudice, l'accesso e l'esame delle cose sequestrate e la partecipazione alle ispezioni
Norma che elenca diritti e facoltà spettanti alla persona offesa; il G.I.P. aveva ritenuto che l'art. 90 non includesse le facoltà di cui all'art. 233, comma 1-bis. La Corte ha ritenuto invece che tale esclusione non sia coerente con il sistema normativo complessivo
"affianca la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa alle 'altre parti private'"
La Corte usa questo riferimento per argomentare che, nelle indagini preliminari, la nozione di "parti private" deve comprendere anche la persona offesa, rafforzando l'interpretazione estensiva della locuzione contenuta nell'art. 233, comma 1-bis
Norme penali indicate nel capo d'imputazione (omicidio e circostanze) ma non decisive per la questione processuale affrontata sul potere dei consulenti tecnici
Massime di principio
- La persona offesa, nelle indagini preliminari, rientra nella nozione di "parti private" ai fini dell'art. 233, comma 1-bis, c.p.p.; quindi il suo consulente tecnico può essere autorizzato dal giudice ad esaminare cose sequestrate, intervenire alle ispezioni o esaminare oggetti di precedenti ispezioni
- La facoltà di nominare un consulente tecnico (art. 233, comma 1) comporta, per coerenza sistematica, l'accesso alle stesse attività tecniche riconosciute agli altri consulenti delle parti private (comma 1-bis); negare tale conseguenza crea una discrepanza ingiustificata
- La richiesta di accesso del consulente tecnico della persona offesa va proposta tramite il difensore e sottoposta all'autorizzazione del giudice; un rifiuto fondato esclusivamente su un'interpretazione restrittiva della locuzione "parti private" è impugnabile
- In situazioni analoghe è opportuno motivare tecnicamente la necessità dell'esame (es. verifica di prove informatiche, comparazione tecnica) e chiedere tempestivamente l'autorizzazione del G.I.P.; in caso di diniego, è ammissibile l'opposizione e, se necessario, il ricorso per cassazione
- Il riferimento a norme come l'art. 90 c.p.p. non esclude automaticamente altri poteri processuali alla persona offesa; l'interpretazione delle norme processuali deve essere sistematica e coerente fra i commi rilevanti
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