Cassazione Penale, Sentenza n. 21475/2023 del 19/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello del Procuratore di Ivrea avverso il decreto del G.I.P. del 21/7/2022 che aveva respinto la richiesta di sequestro preventivo di un impianto di depurazione della SMAT s.p.a.; il ricorrente deduceva inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione, nonché contestava la valutazione sul periculum di taluni reati contestati agli indagati
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione: il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea non era legittimato a proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino in materia di sequestro preventivo (misure cautelari reali), posto che la giurisprudenza e l'interpretazione dell'art. 325 c.p.p. riconoscono la facoltà di impugnare solo all'ufficio requirente presso l'organo che ha pronunciato il provvedimento impugnato. La Corte ha richiamato la distinzione normativa e giurisprudenziale tra misure cautelari personali e reali ed ha applicato la regola di legittimazione specifica per i sequestri preventivi.
Norme richiamate
Limitazione della legittimazione a proporre ricorso per cassazione in materia di sequestro preventivo: il richiamo alla disciplina dell'art. 311 si limita ai commi 3-5 e non estende la legittimazione al pubblico ministero che ha chiesto la misura quando la decisione impugnata è di altro ufficio
Richiamato per evidenziare la differenza normativa: l'art. 311 (misure cautelari personali) consente al pubblico ministero sia presso il tribunale che ha pronunciato l'ordinanza sia a quello che ha chiesto la misura di proporre ricorso; tale regola non è riprodotta integralmente dall'art. 325 per le misure reali
Richiamate nella parte di fatto per descrivere i reati e le normative oggetto dell'indagine, ma la decisione della Corte ha riguardato esclusivamente questioni processuali di legittimazione all'impugnazione
Massime di principio
- In tema di misure cautelari reali (sequestro preventivo) la legittimazione a proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza del tribunale per il riesame spetta, di regola, all'ufficio requirente presso l'organo che ha pronunciato il provvedimento impugnato; il pubblico ministero che ha chiesto la misura dinanzi a un altro ufficio potrebbe non essere legittimato
- Occorre distinguere tra misure cautelari personali e misure reali: le norme che regolano la legittimazione all'impugnazione non sono identiche e vanno interpretate secondo il testo specifico (art. 311 per le personali, art. 325 per le reali)
- Prima di proporre ricorso per cassazione verificare sempre la competenza e la legittimazione dell'ufficio requirente rispetto all'organo che ha emanato il provvedimento; un vizio di legittimazione porta all'inammissibilità formale del ricorso senza entrare nel merito
- Se la decisione impugnata riguarda il rigetto di una richiesta di sequestro disposta da un G.I.P. o dal tribunale del riesame, il procuratore che ha chiesto la misura deve valutare rimedi interni o impugnare tramite l'ufficio cui compete l'atto, onde evitare la declaratoria di inammissibilità
- Nelle impugnazioni per questioni di sequestro è utile, ove possibile, richiamare espressamente le norme che attribuiscono la legittimazione e documentare la coincidenza dell'ufficio che impugna con quello che ha emanato il provvedimento
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