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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01776/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da una compravendita immobiliare del 3 giugno 2008 con cui una società alienante trasferì alcuni immobili a due acquirenti. Successivamente un istituto di credito, già titolare di crediti verso la società venditrice e munito di ipoteche giudiziali iscritte sugli stessi beni, agì con azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficace la vendita nei propri confronti. La Corte d'appello accolse l'impugnazione della banca e dichiarò l'inefficacia dell'atto, ritenendo sussistente l'eventus damni e i presupposti soggettivi della revocatoria. Gli eredi di uno degli acquirenti proposero ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 100 c.p.c. e 2901 c.c. per avere la Corte trascurato che la banca era già garantita da ipoteche sugli immobili e aveva anche intrapreso una procedura esecutiva poi abbandonata, sicché l'azione revocatoria sarebbe stata un mezzo eccedente lo scopo e mancherebbe il nesso causale tra vendita e pregiudizio; 2) violazione dell'art. 2901, comma 1, nn. 1 e 2, c.c. per errata ricostruzione della scientia damni del debitore e del consilium fraudis del terzo acquirente; 3) violazione dell'art. 2901, comma 3, c.c. per non avere considerato che la vendita sarebbe stata diretta al pagamento di debiti scaduti e quindi non revocabile. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti e tre i motivi inammissibili, osservando, quanto al primo, che l'atto dispositivo era successivo all'iscrizione ipotecaria e che, in concreto, la garanzia reale appariva seriamente compromessa per i vizi dell'iscrizione e per la sospensione dell'esecuzione; quanto al secondo, che la censura mirava in realtà a un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio, precluso in sede di legittimità; quanto al terzo, che non risultava provato che il prezzo fosse stato effettivamente destinato al pagamento di debiti scaduti e che, comunque, la prova dell'idoneità del patrimonio residuo a soddisfare tutti i creditori era a carico del debitore. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, con condanna delle ricorrenti alle spese e al pagamento di somme per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva accolto l'azione revocatoria della banca, rilevando che le doglianze dei ricorrenti miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e che la Corte d'appello aveva correttamente applicato i principi sull'eventus damni, sulla prova della scientia damni e sul mancato rilievo dell'asserito pagamento di debiti scaduti non adeguatamente dimostrato. Le ricorrenti sono state condannate alle spese del giudizio di cassazione e, in ragione della definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche al pagamento di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    La revocatoria ordinaria è esperibile quando l'atto dispositivo del debitore sia potenzialmente idoneo a pregiudicare la garanzia patrimoniale del creditore; l'eventus damni ricorre anche in caso di modificazione qualitativa del patrimonio che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito. L'azione può però risultare eccedente lo scopo se il creditore dispone già di una garanzia reale effettiva e idonea a escludere il pericolo di infruttuosità dell'esecuzione, circostanza esclusa nel caso concreto per la compromissione della garanzia ipotecaria.

  • art. 100 c.p.c.

    È richiamato in relazione all'interesse ad agire: la banca aveva interesse a proporre revocatoria solo se l'atto di disposizione comportava un concreto pregiudizio alle sue ragioni di credito.

  • art. 602 c.p.c.

    È menzionato per indicare l'avvio di una procedura esecutiva diretta sui beni acquistati dal terzo, poi estinta unilateralmente dalla banca.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato secondo il rito camerale con proposta di definizione anticipata e successiva richiesta di decisione ex art. 380-bis, comma 4, c.p.c.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per il deposito della memoria da parte dei ricorrenti.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ha condannato la parte ricorrente al pagamento di somme per responsabilità aggravata, ritenendo sussistenti i presupposti di legge.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    È richiamato per gli ulteriori oneri contributivi conseguenti alla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In tema di azione revocatoria ordinaria, l'eventus damni sussiste non solo quando l'atto del debitore renda impossibile la soddisfazione del credito, ma anche quando ne renda più incerto o difficoltoso il soddisfacimento attraverso una modificazione qualitativa del patrimonio.
  • La titolarità di una garanzia ipotecaria anteriormente iscritta sul bene può escludere, in astratto, l'interesse del creditore ad agire in revocatoria solo se la garanzia sia effettivamente idonea a neutralizzare il rischio di infruttuosità dell'esecuzione; se la garanzia è seriamente compromessa o dubbia, l'azione revocatoria resta esperibile.
  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che, sotto veste di violazione di legge, miri a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Quando si invoca l'ultimo inciso dell'art. 2901 c.c. per sostenere che l'atto dispositivo fosse diretto al pagamento di debiti scaduti, occorre dimostrare in modo puntuale la destinazione del prezzo e, se del caso, che il patrimonio residuo fosse sufficiente a soddisfare i creditori; in difetto, la revocabilità dell'atto resta ferma.
  • La prova della scientia damni e del consilium fraudis è rimessa al giudice di merito e non è rivedibile in cassazione se la censura si limita a contrapporre una lettura alternativa degli elementi istruttori.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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