Cassazione Penale, Ordinanza n. 00897/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato l'affermazione di responsabilità per concorso in ricettazione. Con l'unico motivo deduceva vizio di motivazione, sostenendo che mancasse l'elemento psicologico richiesto dalla fattispecie e quindi che non fossero integrati i presupposti soggettivi del reato contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte d'appello aveva fornito una motivazione non illogica e immune da vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dando conto delle ragioni fattuali e giuridiche della configurabilità, nella condotta dell'imputato, di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del concorso in ricettazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
il vizio di motivazione è escluso quando la sentenza impugnata espone ragioni di fatto e di diritto non illogiche e sufficienti a sorreggere l'affermazione di responsabilità
il concorso di persone nella ricettazione richiede la sussistenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie, che nel caso concreto la Corte territoriale ha ritenuto integrati
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che deduce vizio di motivazione è manifestamente infondato quando si limita a contrapporre alla ricostruzione della sentenza impugnata una diversa lettura del fatto, senza evidenziare reali illogicità o mancanze argomentative.
- In tema di concorso in ricettazione, la responsabilità può essere confermata quando la motivazione di merito dia conto in modo coerente sia degli elementi oggettivi della condotta sia dell'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie.
- La censura sull'assenza del dolo non è sufficiente a superare la decisione di merito se la Corte territoriale ha spiegato in modo non manifestamente illogico le ragioni per cui ritiene integrato anche il profilo psicologico del reato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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