Cassazione Penale, Ordinanza n. 08758/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 613, comma 1, c.p.p., poiché l'atto era stato sottoscritto personalmente dal ricorrente e non da un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di appello di Roma per il reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. L'unico motivo dedotto riguardava un vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, quindi la misura della pena inflitta. La Corte di cassazione, tuttavia, non ha esaminato nel merito la censura perché ha rilevato che il ricorso era stato sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto per la validità dell'impugnazione.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata solo per individuare il reato oggetto della sentenza di condanna impugnata.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale del ricorrente determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve rispettare il requisito formale della sottoscrizione da parte di un difensore cassazionista; la sottoscrizione personale dell'imputato non è sufficiente.
- Quando manca la legittima sottoscrizione del ricorso, la Corte non entra nel merito dei motivi dedotti e dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina processuale applicabile.
Come è indicizzato
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