Cassazione Penale, Sentenza n. 14452/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi contestano la sentenza della Corte d'Appello di Palermo (19/11/2024) che aveva confermato le condanne del Tribunale di Marsala. Crimi: impugna per nullità ai sensi dell'art. 378 c.p., sostenendo che la condotta ascritta (l'avvertimento al pusher sulla presenza di polizia) non poteva integrare il favoreggiamento personale perché il reato presupposto era già esaurito; censura altresì il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, in via subordinata, invoca la prescrizione. Zizzo: contesta la valutazione probatoria delle intercettazioni (sostenendo che i dialoghi si riferivano ad attività di lavoro edile e non allo spaccio), la qualificazione della recidiva, il rigetto della misura sostitutiva (lavoro di pubblica utilità o detenzione domiciliare) e la presunta eccessività della pena; deduce vizi di motivazione e violazione di legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha confermato la responsabilità di Crimi per il reato di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) con pena di 1 anno di reclusione e di Zizzo per il reato di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90 con pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione e multa di euro 5.000,00. Motivazioni principali: le intercettazioni ambientali sono state ritenute idonee a individuare Zizzo come acquirente per la rivendita e Crimi come soggetto che ha avvertito il pusher, condotta oggettivamente idonea a eludere le investigazioni; la Corte ha considerato congrua la motivazione di merito sul diniego delle attenuanti generiche (assenza di elementi favorevoli emergenti dagli atti); la prescrizione non è stata dimostrata (sospensioni processuali impedivano la maturazione del termine); la recidiva è stata correttamente applicata in ragione dei precedenti specifici e della persistenza della capacità a delinquere; il rifiuto delle pene sostitutive e la determinazione della pena sono ritenuti frutto di discrezionalità motivata e non eccessiva. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e alle altre statuizioni di legge.
Norme richiamate
La Corte ha interpretato il favoreggiamento personale come reato di pericolo: l'avvertimento al pusher circa la presenza della polizia, anche se successivo alle cessioni, è idoneo ad ostacolare le indagini e quindi integra il reato.
art. 73, co. 5, D.P.R. 309/1990
Norma sostanziale sullo spaccio di sostanze stupefacenti: applicata a carico di Zizzo in base alla valutazione delle intercettazioni e del contesto probatorio che hanno indicato attività di smercio.
art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i rilievi che richiedevano un diverso apprezzamento del materiale probatorio, poiché la valutazione di merito è insindacabile se motivata.
Rilievo sulla disciplina delle intercettazioni: la Corte ha confermato che l'interpretazione del linguaggio intercettato è questione di fatto riservata al giudice di merito, purché motivata coerentemente.
Norma sulla recidiva: la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione della recidiva quando i precedenti, anche specifici e numerosi, dimostrano una capacità a delinquere persistente e idoneità ad aggravare il trattamento sanzionatorio.
"Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato."
La Corte ha ricordato che l'applicazione delle pene sostitutive è discrezionale; può essere esclusa se, sulla base di una prognosi motivata (anche fondata sui precedenti e sulla personalità), risultano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto correttamente considerati i criteri (gravità del fatto, personalità del reo, recidiva) nella determinazione della sanzione.
d.l. 23 maggio 2008 n. 92 convertito in L. 24 luglio 2008 n. 125 (riforma art. 62-bis)
Richiamata per il principio che, dopo la riforma, il solo stato di incensuratezza non è più sufficiente per riconoscere le attenuanti generiche; servono elementi positivi di segno favorevole.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (riforma Cartabia)
Richiamato nel quadro delle modifiche alla disciplina delle modalità di esecuzione delle pene e del regime sostitutivo: non elimina la discrezionalità giudiziale ma richiede adeguata motivazione prognostica.
Massime di principio
- Un avvertimento a un pusher circa la presenza della polizia può integrare il reato di favoreggiamento personale se è oggettivamente idoneo ad ostacolare le indagini, anche se la condotta è successiva alle cessioni contestate.
- L'interpretazione del contenuto delle intercettazioni è valutazione di fatto di competenza del giudice di merito; la Cassazione interviene solo se manca motivazione o è illogica.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo oltre la mera incensuratezza; l'assenza di tali elementi giustifica il diniego.
- L'invocazione della prescrizione va documentata con il calcolo concreto dei termini e delle sospensioni: mere asserzioni generiche sono inammissibili.
- La recidiva può essere legittimamente applicata se i precedenti, anche per natura e numerosità, dimostrano una persistente capacità a delinquere e giustificano un aggravamento della pena.
- L'applicazione di pene sostitutive a pene detentive brevi resta rimessa alla discrezionalità del giudice, che può rifiutarle se una prognosi motivata indica insufficiente efficacia rieducativa o rischio di inadempimento delle prescrizioni.
- La determinazione della pena rientra nella valutazione del giudice di merito; la Cassazione corregge solo nei casi di manifesta sproporzione o motivazione mancante o contraddittoria.
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