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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03481/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che lo aveva condannato per ricettazione. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge in punto di affermazione di responsabilità, sostenendo che non fosse stata acquisita la prova che egli non fosse l'autore del reato presupposto e che non avesse egli stesso proceduto alla masterizzazione dei DVD detenuti, duplicati e contraffatti. In sostanza chiedeva una nuova valutazione del compendio probatorio, insistendo sulla tesi difensiva della propria estraneità alla duplicazione del materiale audiovisivo rinvenuto nella sua abitazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero una mera riproposizione di quelle già formulate in appello e dirette, in realtà, a ottenere una diversa lettura delle prove e delle emergenze istruttorie, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la motivazione della Corte territoriale era congrua, fondata su risultanze dibattimentali oggettive e non manifestamente illogica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    È il reato presupposto della condanna impugnata; dalla motivazione emerge che la Corte considera punibile la detenzione di supporti audiovisivi duplicati e contraffatti in assenza di una credibile giustificazione sulla loro provenienza illecita.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio già esaminato dai giudici di merito, quando il ricorso si risolva in una mera richiesta di diversa lettura dei fatti.
  • La censura di violazione di legge non può trasformarsi in una doglianza di merito sulla ricostruzione fattuale se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione congrua, non manifestamente illogica e fondata su elementi oggettivi.
  • Nel giudizio di ricettazione o di condotte analoghe inerenti a beni di provenienza illecita, la mancata spiegazione credibile della detenzione del materiale può concorrere a corroborare l'affermazione di responsabilità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina, oltre alle spese processuali, l'applicazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei limiti fissati dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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