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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17102/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha chiesto la rideterminazione della pena per presunta illegittimità, sostenendo che la sua condotta partecipativa al reato associativo si era esaurita tra il 2006 e il 14/12/2010, dunque prima dell'entrata in vigore della legge 27/05/2015 n.69 (che ha modificato la cornice edittale dell'art. 416-bis c.p.). Per tale motivo chiedeva che fosse applicata la previgente disciplina sanzionatoria e, quindi, una pena ridotta rispetto a quella inflitta.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la questione circa il momento di cessazione della partecipazione della ricorrente è questione di merito e non può essere riaperta in sede esecutiva salvo che sussista una manifesta illegittimità della pena (abnormità, errore macroscopico non giustificabile, o palese errore di calcolo). Nel caso di specie non sussisteva alcuna di tali ipotesi: le affermazioni nelle sentenze di merito erano ellittiche e non idonee a fissare in modo certo una data di cessazione della condotta; la presunta illegalità della pena era meramente congetturale. Perciò il giudice dell'esecuzione ha correttamente applicato la cornice edittale successiva alla legge n.69/2015 e il ricorso è infondato. La ricorrente è inoltre condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al delitto associativo per la quale è stata inflitta la pena; la questione principale riguardava quale cornice edittale (anteriore o posteriore alla l. 69/2015) fosse applicabile in rapporto al momento di cessazione della condotta.

  • legge 27 maggio 2015, n. 69

    Ha modificato la disciplina sanzionatoria dell'art. 416-bis c.p.; la ricorrente chiedeva l'applicazione della previgente disciplina perché la sua condotta sarebbe terminata prima dell'entrata in vigore della legge, ma tale terminazione non è risultata provata in modo certo.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'intervento del giudice dell'esecuzione per questioni relative all'esecuzione della pena; secondo la giurisprudenza richiamata, è procedura percorribile per far valere l'illegalità della pena ma limitata ai casi di palese errore giuridico o materiale, abnormità o palese errore di calcolo.

  • Sez. U, Sentenza n. 47766 del 26/06/2015 (Butera)

    l'illegalità della pena, derivante da palese errore giuridico o materiale da parte del giudice della cognizione, privo di argomentata valutazione, ove non sia rilevabile d'ufficio in sede di legittimità per tardività del ricorso, è deducibile davanti al giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen.

    Giurisprudenza di legittimità che definisce i limiti dell'intervento del giudice dell'esecuzione: possibile solo per errori palesi o vizi macroscopici, non per ricostruzioni di merito discusse o argomentate.

  • Sez. 2, Sentenza n. 3817 del 09/10/2019 (Mannile)

    Principio richiamato secondo cui deduzioni basate su ipotesi o elementi congetturali, non comprovati in modo certo, non sono idonee a configurare manifesta illogicità della motivazione e dunque non giustificano intervento in sede esecutiva.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese processuali nella decisione sulla impugnazione; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Massime di principio

  • In sede esecutiva il giudice può intervenire sulla pena solo se emergono errori palesi: abnormità della sanzione, errore macroscopico non giustificabile o palese errore di calcolo; non può essere usata per rinnovare accertamenti di merito.
  • Se la questione rilevante riguarda il momento di cessazione di una condotta (per l'applicazione di una diversa cornice edittale), va provata in sede di merito o in modo tali da risultare inequivoca nelle pronunce di condanna; affermazioni ellittiche nelle motivazioni non bastano.
  • Chi ritiene applicabile una disciplina sanzionatoria anteriore per fatti estinti prima di una riforma normativa dovrebbe promuovere i rimedi di merito nell'ambito dei termini utili (impugnazioni), onde evitare che la questione sia considerata preclusa in sede esecutiva.
  • Argomentazioni basate su congetture o interpretazioni non provate non determinano manifesta illogicità della motivazione: il ricorso esecutivo deve fondarsi su profili chiari e documentabili di illegittimità.
  • Quando si contesta il calcolo della pena, occorre evidenziare un palese errore aritmetico o formale; discussioni valutative sulla quantificazione della pena rientrano nel merito e non sono correggibili dall'esecuzione.

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