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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22934/2026 del 08/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La lite nasce da un appalto di opere pubbliche stipulato per lavori di sistemazione di un bacino imbrifero e della strada provinciale SP 14. L'impresa, ritenendo insoluto un certificato di pagamento n. 4 relativo a un SAL, ha ottenuto decreto ingiuntivo per il corrispondente importo maggiorato di interessi. Il Comune ha proposto opposizione sostenendo che il credito non fosse ancora esigibile perché, a suo dire, si trattava della rata di saldo e non di un acconto, con conseguente necessità del collaudo finale quale presupposto del pagamento e della maturazione degli interessi. In via riconvenzionale ha anche chiesto il risarcimento dei danni subiti dall'opera a seguito di un evento alluvionale sopravvenuto. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione revocando il decreto, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione ritenendo che il certificato n. 4 riguardasse un ulteriore acconto, quindi esigibile anche prima del collaudo, e ha respinto la domanda risarcitoria per difetto di titolarità del credito in capo al Comune. Nel ricorso per cassazione il Comune ha denunciato: 1) violazione delle norme del capitolato speciale sull'appalto, sostenendo che il credito azionato fosse saldo finale e non acconto, con conseguente erronea applicazione della disciplina sugli interessi; 2) violazione degli artt. 99, 112 e 346 c.p.c. e omesso esame, assumendo che la società appaltatrice non avesse contestato in appello la carenza di legittimazione del Comune sulla domanda risarcitoria e che tale profilo fosse coperto da rinuncia; 3) violazione dell'art. 55 del capitolato, censurando la ricostruzione della Corte d'appello sul tipo di pregiudizio risarcibile. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché, pur formalmente rubricato come violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione dei fatti e non si confrontava con la ratio decidendi, fondata sia sulla natura di acconto del certificato sia sulla mancanza di collaudo solo rilevante per il saldo; ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che il difetto di titolarità attiva sostanziale è rilevabile d'ufficio se emerge dagli atti e che la Corte territoriale aveva correttamente escluso la legittimazione del Comune a chiedere ristori per danni relativi a un bene provinciale; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non colpiva la vera ratio del rigetto della riconvenzionale, basata sulla carenza di titolarità sostanziale, e perché investiva solo argomentazioni incidentali della sentenza impugnata. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna del Comune alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso del Comune. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva accolto l'appello della società appaltatrice, rigettando l'opposizione a decreto ingiuntivo e quindi mantenendo ferma la condanna del Comune al pagamento della somma monitoriamente ingiunta per un certificato di pagamento qualificato come acconto, oltre interessi e spese. Ha inoltre confermato il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta dal Comune, perché i danni lamentati riguardavano un tratto stradale di proprietà provinciale e quindi il Comune non era titolare del relativo diritto al ristoro. In sede di legittimità il Comune è stato condannato alle spese del giudizio e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 645 c.p.c.

    norma richiamata per l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Comune

  • art. 143 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

    richiamato per la disciplina dei pagamenti nell'appalto pubblico; per la Corte i termini di pagamento del saldo decorrono solo dopo il collaudo finale, mentre gli acconti seguono la diversa disciplina del primo comma

  • artt. 21, 22, 23, 24 del capitolato speciale d'appalto

    le clausole contrattuali sono state lette nel senso che il certificato di pagamento n. 4 integrava un acconto e che gli interessi per ritardato pagamento operavano secondo la disciplina prevista per gli acconti

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    la censura di violazione di legge è stata ritenuta inammissibile perché in realtà mirava a una rivalutazione del fatto e non a un errore di sussunzione

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    invocato dal ricorrente, ma non decisivo; la Corte ha rilevato che le doglianze non coglievano la ratio decidendi

  • artt. 99 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di domanda ed eccezioni, ma ritenuto non utile a scalfire la decisione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha escluso il vizio di ultrapetizione o omissione decisoria

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la presunzione di rinuncia alle questioni non riproposte; la Corte ha escluso che ciò impedisse il rilievo officioso del difetto di titolarità attiva

  • art. 55 del capitolato speciale d'appalto

    richiamato nel terzo motivo, ma la relativa censura è stata ritenuta irrilevante rispetto alla ratio decidendi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    norma applicata per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    richiamata come disposizione che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, una censura formalmente prospettata come violazione di legge è inammissibile se tende in realtà a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o una diversa ricostruzione dei fatti di causa.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se attacca argomentazioni soltanto incidentali o secondarie, non è idoneo a determinare la cassazione.
  • Nell'appalto pubblico, la qualificazione di un certificato di pagamento come acconto o come rata di saldo è decisiva ai fini dell'esigibilità del credito e del regime degli interessi, e va verificata sulla base del contenuto del certificato, del capitolato e dello stato della procedura di collaudo.
  • Il collaudo finale è il presupposto rilevante per la disciplina del saldo e dello svincolo della garanzia, mentre i pagamenti in acconto seguono una disciplina autonoma e possono essere esigibili indipendentemente dal collaudo.
  • Il difetto di titolarità attiva sostanziale del diritto azionato è rilevabile d'ufficio quando risulta dagli atti di causa, anche se non specificamente riproposto o contestato in appello.
  • La domanda risarcitoria può essere respinta per carenza di legittimazione sostanziale se il pregiudizio dedotto riguarda un bene appartenente a un soggetto diverso da quello che agisce in giudizio.
  • In sede di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a un appalto pubblico, la parte opponente che invochi l'inesigibilità del credito deve misurarsi con la disciplina contrattuale e regolamentare applicabile, senza limitarsi a una diversa lettura del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoDecreto ingiuntivoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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