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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20058/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e per lesioni personali (artt. 582, 585 in relazione all'art. 576 n.1 c.p.), deducendo: a) vizio di motivazione ed errata applicazione della legge penale, sostenendo che i suoi movimenti e le lesioni furono involontari (stanchezza/paura) e che la revoca della sospensione condizionale della pena da parte della Corte d'appello avrebbe violato il divieto di reformatio in peius, poiché il beneficio era discrezionalmente concesso dal giudice di primo grado; b) mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria alla luce della riforma Cartabia (d.lgs. n.150/2022).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la rilettura dei fatti operata dal ricorrente, confermando la valutazione di merito. Quanto alla revoca della sospensione condizionale, ha giudicato corretta la decisione di appello: dalla sentenza di primo grado risultava la concessione del beneficio "in considerazione dell'unico" precedente, mentre l'appello ha evidenziato l'esistenza di una seconda condanna risultante dal casellario, quindi una causa ostativa non documentalmente nota al primo giudice, legittimando la revoca senza violare il divieto di reformatio in peius. Sulla conversione della pena, la Corte ha ricordato che la riforma Cartabia non attribuisce al giudice d'ufficio il potere di sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria se non è stata espressamente e motivatamente richiesta in appello; non risultando tale richiesta, il mancato esame equivale a tacito diniego. Il ricorso è quindi rigettato e il ricorrente è condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    Il comportamento consistente nell'opposizione, minacce, insulti e aggressione fisica agli operatori durante le attività di foto-segnalamento integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale; la valutazione di merito in merito ai fatti è insindacabile in Cassazione se motivata.

  • artt. 582, 585 in relazione all'art. 576 n.1 cod. pen.

    Applicate per la fattispecie di lesioni personali (contusioni guaribili in 10 giorni) cagionate all'operante; la Corte ha confermato la responsabilità per le lesioni descritte in appello.

  • art. 168 comma 1 e comma 3 cod. pen.; art. 164 comma 4 cod. pen.

    La revoca della sospensione condizionale da parte del giudice di appello è ammissibile quando emerga l'esistenza di cause ostative (es. precedenti) che non erano documentalmente note al primo giudice; tale revoca ha natura dichiarativa e non costituisce reformatio in peius se fondata sulla ricognizione di fatti/documenti nuovi rispetto al primo grado.

  • art. 597 cod. proc. pen. (incluso comma quinto)

    Limita il potere del giudice di appello di applicare d'ufficio sanzioni sostitutive per pene detentive brevi: il giudice d'appello non può procedere ex officio alla sostituzione della pena se nell'atto di appello non è stata formulata una specifica e motivata istanza, salvo i casi tassativamente previsti dall'articolo.

  • d.lgs. 10/10/2022, n. 150 (riforma Cartabia)

    Sebbene favorisca il contenimento della pena detentiva, la riforma non attribuisce automaticamente al giudice il potere di convertire la pena senza che l'imputato abbia previamente avanzato richiesta; mantiene la discrezionalità giudiziale e il principio secondo cui la sostituzione richiede una specifica istanza o condizioni tassative.

  • I. 24/11/1981, n. 689 (artt. 53 ss.)

    Riferimento ai principi e linee operative in materia di sanzioni sostitutive cui la riforma è raccordata; richiamata per affermare continuità normativa sulla materia delle sostituzioni sanzionatorie.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti quando la motivazione dei giudici di merito è completa e coerente; le contestazioni che mirano a una nuova lettura dei fatti sono in genere inammissibili.
  • La revoca in appello della sospensione condizionale della pena non configura automaticamente reformatio in peius se la revoca è fondata sulla scoperta di cause ostative (es. ulteriori precedenti) che non risultavano documentalmente note al primo giudice; il giudice di appello ha l'onere di verificare se tali cause fossero conoscibili nel primo grado.
  • La riforma Cartabia non conferisce un diritto automatico alla conversione della pena detentiva in pena pecuniaria: il giudice di appello non può procedere d'ufficio alla sostituzione delle pene se non è stata espressamente richiesta e motivata dall'imputato o prevista nelle ipotesi tassative di legge.
  • Se l'imputato voglia ottenere la sostituzione della pena o una misura alternativa, è necessario che la difesa formuli espressa e motivata richiesta in appello; in assenza di tale richiesta il mancato esame equivale a tacito diniego.
  • Condotte violente e minacciose, con aggressione fisica agli operatori, configurano chiaramente reati di resistenza a pubblico ufficiale e, se causano danno, anche il reato di lesioni; la valutazione di tale dinamica rimane prerogativa del giudice di merito.

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