Cassazione Civile, Ordinanza n. 33526/2022 del 15/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino tunisino aveva impugnato davanti al Giudice di Pace un decreto prefettizio di espulsione emesso per mancato rinnovo del permesso di soggiorno, scaduto da circa due anni. Il Giudice di Pace aveva respinto l'opposizione ritenendo legittime le ragioni del provvedimento e irrilevante una semplice autocertificazione di convivenza con una cittadina italiana. In Cassazione il ricorrente articolava quattro motivi: (1) deduceva violazione di norme costituzionali, convenzionali e del testo unico immigrazione per avere il giudice confermato l'espulsione nonostante la pendenza di un procedimento davanti al Tribunale di Sorveglianza per l'affidamento in prova al servizio sociale e per non aver sospeso gli effetti dell'espulsione in attesa dell'udienza; (2) lamentava insufficiente motivazione dell'ordinanza; (3) denunciava violazione dell'art. 115 c.p.c. per non avere il giudice considerato una circostanza allegata e non contestata, ossia la pendenza del procedimento di sorveglianza; (4) censurava la mancata motivazione sulla pericolosità sociale e sui presupposti di periculum in mora e fumus boni iuris.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo sia perché la questione relativa alla pendenza del procedimento davanti al Tribunale di Sorveglianza era nuova e non risultava dedotta nel giudizio di merito secondo i requisiti di autosufficienza, sia perché la doglianza sulla mancata sospensione dell'espulsione investiva un provvedimento cautelare e non decisorio, quindi non proponibile in cassazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo poiché il vizio di insufficiente motivazione non è più deducibile nei termini prospettati. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di autosufficienza, mancando traccia della questione nell'ordinanza impugnata e non essendo sufficiente il rinvio al ricorso introduttivo. Ha infine ritenuto infondato il quarto motivo, osservando che il provvedimento del Giudice di Pace era adeguatamente motivato e immune da vizi logico-giuridici. Il ricorrente è stato condannato alle spese; la Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato perché il ricorso era esente da contributo.
Norme richiamate
costituisce la base legale del decreto di espulsione per mancato rinnovo del permesso di soggiorno; la Corte non ne discute il contenuto sostanziale, ma valuta le censure processuali e motivazionali mosse contro la decisione di merito.
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento della censura.
art. 27, comma 3, Cost.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza incidenza sull'esito.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione, ma la Corte ha ritenuto il motivo infondato.
la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza, non potendo in cassazione essere valorizzata una circostanza non adeguatamente riportata e localizzata negli atti di merito.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
richiamato quale parametro del motivo; la Corte ha escluso l'ammissibilità della censura nei termini prospettati.
richiamato anche in relazione al divieto/sospensione dell'espulsione e alla valutazione della pericolosità sociale, ma senza accoglimento delle doglianze.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza esito favorevole.
art. 1 Protocollo n. 7 CEDU
richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto dirimente.
art. 13 L. 881/1997
richiamato dal ricorrente come norma di recepimento/ratifica, senza accoglimento della censura.
art. 24 Cost.
richiamato in relazione al diritto di difesa, ma la Corte non ha ravvisato violazioni.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove: chi le deduce deve dimostrare che sono state già devolute al giudice di merito, indicando specificamente l'atto in cui ciò è avvenuto e trascrivendone il contenuto essenziale per consentire il controllo ex actis.
- La censura relativa alla mancata sospensione degli effetti di un provvedimento cautelare non è proponibile come motivo di ricorso per cassazione quando riguarda un atto non decisorio.
- Il vizio di motivazione formulato come "insufficiente motivazione" non è più deducibile in cassazione nei termini generici prospettati, dovendosi confrontare con i limiti attuali del sindacato di legittimità.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. deve essere sorretta da un ricorso autosufficiente: non basta il richiamo agli atti di merito, occorrendo indicare con precisione dove la questione sia stata trattata e come il giudice l'abbia omessa.
- Quando il giudice di merito esplicita le ragioni della decisione in modo logicamente coerente e giuridicamente corretto, la censura di difetto di motivazione sulla pericolosità o sui presupposti del provvedimento è infondata.
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