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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26275/2024 del 08/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Una risparmiatrice aveva chiesto la condanna dell’emittente al rimborso di due buoni fruttiferi postali cointestati, emessi nel 1992, intestati a lei e a un altro cointestatario deceduto nel 2014, oltre agli interessi. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo: per un verso, che in caso di morte di uno dei cointestatari, con clausola di pari facoltà di rimborso, il superstite potesse riscuotere senza quietanza degli eredi; per altro verso, che per uno dei buoni dovessero applicarsi le condizioni economiche stampate sul retro del titolo, perché il risparmiatore aveva fatto legittimo affidamento su di esse. L’emittente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione delle norme del codice postale e del regolamento postale sul rimborso dei buoni cointestati, sostenendo che, in mancanza di disciplina specifica, dovesse applicarsi per analogia la regola dei libretti postali che richiede la quietanza di tutti gli aventi diritto dopo la morte di un cointestatario; 2) violazione delle norme sul saggio d’interesse dei buoni postali, sostenendo che il buono era della serie Q e che il relativo tasso andava determinato secondo il D.M. 13 giugno 1986, non secondo le condizioni prestampate sul vecchio modulo, essendo queste state superate dall’integrazione normativa e dal timbro apposto sul titolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, confermando che nei buoni postali fruttiferi cointestati con clausola di pari facoltà di rimborso, la morte di uno dei cointestatari non impedisce al superstite di ottenere il rimborso dell’intera somma, senza necessità della quietanza degli eredi, perché la disciplina dei libretti non è estensibile ai buoni. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo erronea la decisione di merito che aveva riconosciuto efficacia al regime degli interessi stampato sul retro del titolo sulla base del legittimo affidamento, poiché nel caso si trattava di buoni della serie Q emessi con il modulo adeguato al D.M. 13 giugno 1986, con conseguente applicazione della disciplina della serie effettiva e non delle condizioni della precedente serie. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo relativo al quantum debeatur, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 156/1973, art. 173

    Consente la variazione del saggio di interesse dei buoni postali per effetto di decreti ministeriali; il contenuto del titolo è integrato dalle sopravvenute determinazioni normative.

  • D.P.R. n. 256/1989, artt. 182, 187, 203, 208

    Le norme sui libretti postali non sono automaticamente estensibili ai buoni fruttiferi se il diverso regime del titolo impedisce l’analogia; la disciplina specifica dei buoni prevale sul richiamo ai libretti.

  • art. 14 disp. sulla legge in generale

    È evocato quale criterio interpretativo per escludere l’applicazione analogica della disciplina dei libretti ai buoni postali, in difetto dei presupposti.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma sul vizio di violazione di legge dedotto con i motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 1339 c.c.

    La disciplina del rapporto può essere integrata automaticamente dalle disposizioni normative sopravvenute applicabili al titolo.

  • art. 1260 c.c.

    Richiamato per evidenziare che la trasferibilità del credito è derogata dalla disciplina speciale dei buoni postali.

  • art. 1295 c.c.

    In caso di solidarietà attiva, alla morte di uno dei concreditori il credito si divide tra i suoi eredi, senza incidere sulla legittimazione del superstite a riscuotere verso il debitore.

  • D.M. 13 giugno 1986

    Costituisce la disciplina della serie Q dei buoni postali e integra il contenuto del titolo emesso nel relativo regime, prevalendo sulle condizioni di una serie precedente o su moduli non più attuali.

Massime di principio

  • Nei buoni fruttiferi postali cointestati con clausola di pari facoltà di rimborso, il cointestatario superstite è legittimato a riscuotere l’intera somma anche dopo la morte dell’altro cointestatario, senza necessità della quietanza degli eredi, poiché la disciplina dei libretti di risparmio non è estensibile in via analogica quando il diverso regime del titolo lo impedisca.
  • Il rapporto tra sottoscrittore e emittente dei buoni postali è di natura negoziale ma è integrato automaticamente dalla disciplina normativa applicabile alla serie del titolo; pertanto, per il calcolo degli interessi non conta solo la stampa sul modulo, ma anche il decreto ministeriale vigente per la serie effettiva del buono.
  • L’affidamento del risparmiatore sulle condizioni stampate sul titolo può rilevare solo quando il documento non offra alcun elemento idoneo a rendere percepibile la difformità rispetto alla disciplina applicabile; se il titolo reca indicazioni che richiamano la serie corretta o un timbro sostitutivo previsto dalla normativa, prevale la disciplina della serie effettiva.
  • La messa a disposizione di tabelle o informazioni integrative presso l’ufficio postale non costituisce, di per sé, un presupposto della vincolatività della variazione del tasso: la variazione opera per effetto della fonte normativa e della sua pubblicazione, non per la sola comunicazione al risparmiatore.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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