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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22763/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (commissario giudiziale)

La controversia

La società debitrice aveva proposto domanda di concordato preventivo, successivamente modificata e integrata, sostenendo una continuità aziendale in forma indiretta. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile la proposta rilevando che non ricorrevano i presupposti della continuità, poiché i pochi beni residui della società erano stati colpiti da confisca penale, mancava un effettivo valore di avviamento e la vendita del marchio era riconducibile a una mera attività liquidatoria. La società ha quindi proposto ricorso straordinario per cassazione articolando quattro motivi: 1) deduceva l'ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost. contro il decreto di inammissibilità del concordato, valorizzando l'evoluzione normativa e il favor per l'accesso alla soluzione concordataria; 2) sosteneva che il decreto fosse decisorio e definitivo perché incidente sui requisiti di ammissibilità della proposta; 3) denunciava nullità della decisione per omessa convocazione e audizione del commissario giudiziale e per mancato confronto con il debitore nel procedimento ex art. 162, comma 2, l. fall.; 4) lamentava violazione dell'art. 162, comma 2, l. fall. e delle norme sul concordato con continuità aziendale, assumendo che il tribunale avesse valutato in modo superficiale e non corretto i fatti e i presupposti del piano.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse proposto contro un provvedimento non decisorio e non definitivo, quindi non impugnabile con ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il decreto che dichiara inammissibile la proposta di concordato, senza emanare una successiva sentenza di fallimento, non decide su diritti soggettivi nel contraddittorio tra parti contrapposte e non è idoneo al giudicato. Nel caso concreto, il tribunale si era limitato a dichiarare l'inammissibilità della proposta per insussistenza della continuità aziendale e non aveva emesso un provvedimento decisorio definitivo. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché le parti intimate non hanno svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, ove dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 7, Cost.

    ricorso straordinario per cassazione

    il ricorso straordinario è ammesso solo contro provvedimenti decisori e definitivi, idonei al giudicato; il decreto di inammissibilità del concordato senza fallimento successivo non ha tali caratteristiche.

  • art. 162, comma 2, legge fallimentare

    il decreto di inammissibilità della proposta di concordato emesso ai sensi di questa norma, senza sentenza di fallimento, non è autonomamente impugnabile in cassazione ex art. 111 Cost.

  • art. 179, comma 1, legge fallimentare

    è richiamato come ulteriore ipotesi in cui il decreto che segue la mancata approvazione della proposta resta non ricorribile ex art. 111 Cost. se non segue sentenza dichiarativa di fallimento.

  • art. 173 legge fallimentare

    anche il decreto di revoca dell'ammissione al concordato, se non seguito da sentenza di fallimento, non ha carattere decisorio ai fini del ricorso straordinario.

  • art. 380 bis cod. proc. civ.

    il ricorso è stato trattato in camera di consiglio non partecipata ai sensi di tale disposizione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Il decreto che dichiara inammissibile una proposta di concordato preventivo, quando non sia seguito da sentenza dichiarativa di fallimento, non è ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., perché non è un provvedimento decisorio su diritti soggettivi né definitivo in senso processuale.
  • Per l'ammissibilità del ricorso straordinario ex art. 111 Cost. non basta la sola definitività formale del provvedimento: occorre anche la decisorietà, intesa come decisione di una controversia tra parti contrapposte idonea al giudicato.
  • Nel procedimento di ammissione o vaglio della proposta concordataria il tribunale esercita un controllo officioso funzionale alla tutela di un interesse generale, sicché il decreto reso all'esito di tale controllo, in assenza di una vera controversia tra parti, non assume natura decisoria.
  • Le doglianze che investono il merito della valutazione di ammissibilità della proposta concordataria non possono fondare, di per sé, l'ammissibilità del ricorso straordinario contro il decreto di inammissibilità, se manca il requisito della decisorietà.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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