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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05963/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (danneggiato)

La controversia

La lite nasce da infiltrazioni di liquami verificatesi in un locale adibito ad autosalone inserito in un fabbricato condominiale. I danneggiati agivano per ottenere la rimozione delle cause del fenomeno e il risarcimento dei danni. In appello la responsabilità del condominio era stata affermata e il condominio era stato condannato sia al lucro cessante per la riduzione delle vendite sia al danno emergente per le spese sostenute per eliminare le cause delle infiltrazioni. In Cassazione il ricorso è stato proposto contro la decorrenza degli interessi compensativi riconosciuti sulle somme spese per il ripristino: i ricorrenti sostenevano che gli interessi dovessero decorrere dalle singole spese e non dal deposito della consulenza tecnica d'ufficio che aveva quantificato il rendiconto finale. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorso della società era inammissibile perché la sentenza impugnata aveva riconosciuto il risarcimento del danno emergente solo al socio accomandatario in proprio, non alla società.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società in accomandita semplice, compensando integralmente le spese tra la società e il condominio. Ha invece accolto il ricorso del socio accomandatario, affermando che il credito risarcitorio per le spese di ripristino costituisce obbligazione di valore e che il debitore è in mora dal momento in cui il danno si verifica, con conseguente decorrenza degli interessi compensativi da tale data secondo i criteri delle Sezioni Unite del 1995. La sentenza d'appello è stata cassata limitatamente a tale profilo e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1219 c.c.

    il debitore della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno emergente è in mora dal giorno in cui il danno viene ad esistenza, con decorrenza da tale momento degli interessi compensativi

  • art. 380 bis, comma 2, c.p.c.

    è stata disposta la motivazione nel termine previsto per la camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della società ricorrente inammissibile

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto

  • Sezioni Unite, sentenza 17 febbraio 1995, n. 1712

    richiamata come criterio per la liquidazione e il calcolo degli interessi compensativi sul credito di valore

Massime di principio

  • Il credito risarcitorio per le spese necessarie a ripristinare un bene danneggiato da fatto illecito ha natura di obbligazione di valore e non di valuta.
  • Per le obbligazioni di valore derivanti da fatto illecito, la mora del debitore decorre dal momento in cui il danno si produce, con conseguente spettanza degli interessi compensativi da tale data.
  • Gli interessi compensativi sul danno emergente vanno calcolati secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per la liquidazione del debito di valore, non dal momento della mera liquidazione giudiziale se il danno è già anteriormente insorto.
  • Il ricorso è inammissibile quando è proposto da un soggetto che non è destinatario della statuizione impugnata e non ha quindi interesse a impugnare quella specifica decisione.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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