Ordinanza n. 969/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento della CSEA - Cassa per i Servizi Energetici Ambientali dell'11.04.2025 avente ad "Oggetto: seguiti del preavviso di rigetto prot. CSEA Reg.Uff 2025-0012835-U - comunicazione del provvedimento definitivo di diniego dell'istanza per la partecipazione al meccanismo per le imprese a forte consumo di energia elettrica per l'annualità 2018 - D.M. del 21 dicembre 2017 e Deliberazione ARERA n. 921/2017/R/EEL e s.m.i."; - del provvedimento della CSEA - Cassa per i Servizi Energetici Ambientali del 27.03.2025 avente ad "Oggetto: preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 dell'istanza per la partecipazione al meccanismo per le imprese a forte consumo di energia elettrica presentata per l'annualità 2018 - D.M. del 21 dicembre 2017 e Deliberazione ARERA n. 921/2017/R/EEL e s.m.i." richiamato nell'impugnato "provvedimento definitivo di diniego" di CSEA dell'11.04.2025; - del "parere tecnico" (prot. CSEA - Reg.Uff: 0009642-03-04-2023-E) avente ad oggetto "quesito ILVA SpA su regime agevolativo previsto per le imprese "energivore" di cui al D.M. 21 Dicembre 2017", richiamato nel "preavviso di rigetto" di CSEA del 27.03.2025; - dell'"Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno di competenza 2018" n. 82 pubblicato sul sito della CSEA (https://energivori.csea.it/Energivori/) in data 18.04.2025, nella parte in cui nella sezione "Esclusioni" dalle agevolazioni per l'anno 2018 viene inserita la odierna ricorrente; - dell'"Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno di competenza 2018" n. 83 pubblicato sul sito della CSEA (https://energivori.csea.it/Energivori/) in data 18.05.2025 nella parte in cui non include la odierna ricorrente; - per quanto occorra, della Circolare CSEA n. 12/2018/ELT del 15.05.2018 nonchè del relativo "Vademecum per le dichiarazioni delle imprese che attestino di non versare in stato di difficoltà ai sensi del punto 20 della comunicazione C(2014) 249/01 della Commissione Europea"; - per quanto occorra, della Deliberazione di ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 921/2017/R/EEL avente ad oggetto "Disposizioni attuative per il riconoscimento delle Agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017" nonchè del relativo "Allegato A" "che (ne) forma parte integrante e sostanziale"; - per quanto occorra, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21.12.2017; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego CSEA dell’11 aprile 2025 di partecipazione al meccanismo agevolativo per le imprese a forte consumo di energia elettrica per l’annualità 2018, connessi atti presupposti ed elenchi CSEA
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il diniego definitivo adottato da CSEA, il relativo preavviso di rigetto, il parere tecnico richiamato, gli elenchi delle imprese energivore per l’annualità 2018, nonché, per quanto occorresse, la circolare CSEA, la deliberazione ARERA e il decreto ministeriale disciplinanti il meccanismo agevolativo. Il diniego è stato fondato sull’art. 3, comma 2, del D.M. 21 dicembre 2017, che esclude dalle agevolazioni le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01. CSEA ha ritenuto integrata tale condizione per il solo fatto che la società ricorrente si trovava in amministrazione straordinaria. La questione interpretativa, analoga a quella già sottoposta dalla Sezione alla Corte di giustizia dell’Unione europea, riguarda quindi la compatibilità e l’interpretazione della disciplina europea e nazionale in relazione all’esclusione di un’impresa in amministrazione straordinaria dal beneficio.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità del diniego. Rilevata l’identità o analogia della questione con quella già oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea disposto dalla stessa Sezione con ordinanza n. 02732/2025, ha sospeso il giudizio in via impropria ai sensi dell’art. 79 c.p.a. e dell’art. 295 c.p.c., in attesa della pronuncia della Corte di giustizia. La sospensione opera fino all’esito del giudizio europeo richiamato nelle premesse.
Norme richiamate
art. 3, comma 2, D.M. 21 dicembre 2017
Non accedono alle agevolazioni …le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”
La disposizione è stata posta a fondamento del diniego CSEA, in quanto prevede l’esclusione dalle agevolazioni delle imprese in difficoltà.
art. 267 TFUE
La Sezione ha già utilizzato il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea per sottoporre una questione analoga.
Costituisce, insieme all’art. 295 c.p.c., la base normativa della sospensione impropria del giudizio in attesa della definizione della questione pregiudiziale europea.
È richiamato quale fondamento della sospensione necessaria del giudizio in presenza di una questione pregiudiziale rilevante in altro processo.
Massime di principio
- Quando la decisione di un ricorso dipende da una questione interpretativa analoga a quella già sottoposta alla Corte di giustizia dell’Unione europea, il giudice amministrativo può sospendere impropriamente il giudizio, ai sensi dell’art. 79 c.p.a. e dell’art. 295 c.p.c., fino alla pronuncia europea.
- La qualificazione di un’impresa in amministrazione straordinaria come “impresa in difficoltà” ai fini dell’esclusione da un’agevolazione energetica può integrare una questione di interpretazione del diritto dell’Unione europea idonea a giustificare la sospensione del giudizio nazionale, quando la questione sia già pendente davanti alla Corte di giustizia.
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