Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40050/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I difensori hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Ravenna del 15/02/2022 per difetto di correlazione tra la pena concordata tra le parti (mesi 4 di reclusione, come indicato nell'epigrafe) e la pena effettivamente applicata dal giudice (mesi 6 di reclusione). In particolare si lamenta l'omessa applicazione della diminuzione di pena prevista per il rito, che ha determinato una discordanza tra la base negoziale su cui si era fondata la richiesta di applicazione della pena e la decisione del giudice.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: il Tribunale, fissando la pena in mesi sei previo giudizio di equivalenza fra attenuanti generiche e recidiva, ha disatteso l'accordo delle parti (mesi quattro) omettendo la diminuzione per il rito. Tale difetto di correlazione invalida la sentenza. Non essendo ammissibile la rettificazione ai sensi dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Ravenna per il prosieguo del procedimento; le parti possono proporre una nuova richiesta di applicazione della pena.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Indicato come titolo di reato contestato (concorso di persone nell'illecito); il testo non fornisce ulteriore interpretazione sull'articolo

  • art. 337 c.p.

    Indicato come titolo di reato contestato; il testo della sentenza non sviluppa un'interpretazione specifica della norma

  • art. 619, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte interpreta la norma nel senso che la procedura di rettificazione prevista non è applicabile per sanare una difformità sostanziale tra la pena concordata e quella effettivamente inflitta dal giudice: la rettifica è limitata a correzioni meramente formali o materiale, non a modifiche che incidano sulla correlazione sostanziale della base negoziale

Massime di principio

  • Se il giudice applica una pena diversa da quella pattuita tra le parti (anche per omessa applicazione di diminuzioni previste), si verifica un difetto di correlazione che può invalidare la sentenza.
  • La procedura di rettificazione (art. 619, comma 2, c.p.p.) non è disponibile per correggere discrepanze sostanziali tra la pena concordata e quella effettivamente inflitta: è riservata a errori meramente formali o materiali.
  • In presenza di tale difetto sostanziale la Corte di legittimità può annullare la sentenza senza rinvio e trasmettere gli atti al giudice di merito per il prosieguo, dando alle parti la possibilità di proporre una nuova richiesta di applicazione della pena.
  • Il giudice, quando omologa o applica una pena su richiesta delle parti, deve rispettare la correlazione con la base negoziale e applicare eventuali diminuzioni previste dal rito; in caso contrario la decisione è vulnerabile di annullamento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.