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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6289/2022 del 22/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere applicata per i reati indicati nei capi A), B) e C) (omicidio aggravato, tentato omicidio aggravato, detenzione e porto illegali di arma, con aggravante di cui all'art. 416-bis.1). Il ricorrente deduceva: insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza; violazione degli artt. 292, comma 2-ter, e 273 c.p.p. per mancata valutazione di elementi a favore (in particolare le dichiarazioni di Giuseppe Alvino); esistenza di piste alternative e contraddizioni nel riconoscimento operato da Emanuele Russo (ritardato e con descrizioni non sempre coincidenti). In subordine la richiesta di sostituzione della misura cautelare con gli arresti domiciliari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha confermato che il Tribunale del riesame aveva fornito una motivazione dettagliata e logica sulle ragioni del riconoscimento di gravità indiziaria (movente legato al conflitto tra fazioni per il controllo della piazza di spaccio, riscontri captativi, tabulati, messaggistica, dichiarazioni testimoniali e individuazione fotografica/riconoscimento). La Corte ha inoltre rilevato la genericità e la mancata autosufficienza di molte censure difensive (in particolare l'omessa allegazione integrale degli atti richiamati e la mancata indicazione formale delle memorie da inserire nel fascicolo), e ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità che non consente la rinnovazione del giudizio di merito sui fatti e sull'attendibilità delle fonti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente condannato al pagamento delle spese e di una somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende; la decisione non ha comportato la revoca della custodia cautelare, e copia del provvedimento è stata trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato: norma usata per qualificare la partecipazione collegiale agli episodi di fuoco e estorsione

  • art. 575 cod. pen.

    Homicidium (omicidio): norma fondamentale per il capo A)

  • art. 577 cod. pen.

    Circostanze aggravanti legate all'uso di armi e modalità dell'azione (richiamata per la qualificazione dei fatti)

  • art. 61, primo comma, n. 1 cod. pen.

    Aggravante riferita alle modalità del fatto (es. crudeltà o mezzi idonei a cagionare morte) rilevata in combinazione con gli altri reati

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante di mafia/methodo mafioso: ritenuta sussistente in relazione a tutti i reati contestati e considerata elemento aggravante della gravità indiziaria

  • artt. 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497 (modificative degli artt. 2,4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895)

    Norme relative alla disciplina delle armi/porti abusivi richiamate per i reati di detenzione e porto illecito di arma (capo C)

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Regola sulla gravità indiziaria; punto centrale della censura: la Corte sottolinea che il sindacato di legittimità è limitato a verifiche di legge o di manifesta illogicità della motivazione, non a riequilibri dei fatti

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Rilevanza degli "elementi che giustificano la misura" (esigenze cautelari); richiamato nel quadro della valutazione complessiva delle esigenze cautelari

  • art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen.

    Obbligo motivazionale del giudice che applica la misura di valutare elementi a favore e contro l'imputato; la Corte precisa che non impone la disamina di ogni singola deduzione difensiva né la confutazione di argomentazioni manifestamente irrilevanti

  • art. 358 cod. proc. pen.

    Elenco degli elementi a carico e a favore dell'imputato richiamato dalla disciplina dell'art. 292; utilizzato come riferimento per l'obbligo motivazionale

  • art. 327-bis cod. proc. pen.

    Norma citata nel contesto dell'obbligo di valutazione delle prove (collegata all'art. 292 comma 2-ter)

  • art. 165-bis disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Principio di autosufficienza del ricorso: onere del ricorrente di indicare e allegare gli atti che assume travisati, pena l'inammissibilità o la genericità della censura

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Potere della Corte di condannare al pagamento delle spese e di disporre ammende per impugnazioni irrituali o infondate; applicata per condanna a euro 3.000

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione, in materia di misure cautelari personali, svolge un sindacato limitato: può accertare violazioni di norme o mancanza/manifesta illogicità della motivazione, ma non riesaminare i fatti né rimettere in discussione la valutazione dell'attendibilità delle fonti fatta dal giudice di merito.
  • Il ricorrente deve rispettare il principio di autosufficienza del ricorso: indicare e allegare gli atti, documenti o verbali che si ritengono travisati; la mera evocazione di elementi non allegati o non specificati rende la censura generica e inammissibile.
  • L'obbligo del giudice del riesame di valutare elementi a favore e contro (art. 292, comma 2-ter) non implica l'obbligo di rispondere a ogni singola deduzione difensiva: è richiesta la disamina di elementi specifici che risultino oggettivamente contrastanti con le prove accusatorie, non di tutte le ricostruzioni alternative avanzate.
  • Le contraddizioni o i ritardi nelle dichiarazioni di un testimone non determinano automaticamente l'inidoneità probatoria del riconoscimento; occorre dimostrare che tali elementi siano decisivi e che la motivazione del giudice di merito sia manifestamente illogica nel considerarli.
  • Se si contestano riconoscimenti fotografici o identificazioni successive, il difensore deve focalizzare la critica su punti di diritto (es. violazioni procedurali; profili di incontestabilità della prova) e fornire elementi concreti per dimostrare l'insussistenza dei gravi indizi; altrimenti la censura rischia di essere percepita come riepilogo alternativo dei fatti.

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