Cassazione Penale, Sentenza n. 37663/2024 del 14/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per furto aggravato (artt. 110, 624-bis, 625, comma 2 c.p.) commesso il 16/11/2023, proponendo cinque censure: 1) mancata riqualificazione in tentato furto, perché sarebbero stati fermati nella immediatezza e non avrebbero acquisito disponibilità piena e autonoma della refurtiva; 2) vizio di motivazione sulla qualificazione come violenza sulle cose, contestando che la rottura/divelta della porta fosse opera loro e rilevando la mancanza di strumenti da scasso sequestrati; 3) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante risarcimento e assenza di elementi che dimostrassero contatti con ambienti criminali; 4) eccessiva determinazione della pena, non congrua rispetto al modesto valore della refurtiva e richiamo alla giurisprudenza costituzionale sulla lieve entità del fatto; 5) ingiustificata applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione, fondata su elementi non provati quali presunta rete logistica e assenza di riferimenti abitativi/lavorativi in Italia.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Motivi: i primi due motivi (tentativo e violenza sulle cose) sono stati ritenuti meramente reiterativi delle doglianze già decise in appello e la Cassazione ha confermato il principio secondo cui il furto è consumato quando l'agente consegue, anche per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della cosa; nel caso specifico i ricorrenti erano stati rintracciati fuori dall'abitazione con la refurtiva ai piedi. Quanto all'aggravante di violenza sulle cose, la Corte ha richiamato la nozione normativa e la giurisprudenza che includono l'uso di energia fisica idonea a mutare la destinazione o a danneggiare la cosa, ritenendo non illogico dedurre la manomissione anche in assenza del reperimento di arnesi da scasso. Le attenuanti generiche sono valutazione di merito non sindacabile in Cassazione se motivata; la Corte d'appello aveva motivato adeguatamente il diniego. La determinazione della pena è caduta entro la discrezionalità del giudice del merito e la misura è risultata inferiore alla media edittale; la misura dell'espulsione è stata applicata sulla base di elementi concreti ritenuti idonei a prospettare pericolosità sociale. Confermate quindi condanna (pena sostanziale e multa) e misura di espulsione.
Norme richiamate
art. 110, art. 624-bis, art. 625 comma 2, art. 392, art. 133, art. 235
Art.110: concorso di persone nel reato; art.624-bis/625(2): furto aggravato, con aggravante quando il colpevole usa violenza sulle cose; art.392 definisce la "violenza sulle cose" come danno o trasformazione della cosa o mutamento di destinazione; la Corte ha interpretato l'aggravante nel senso consolidato che include l'uso di energia fisica diretta a vincere la resistenza della cosa; art.133 contiene i criteri per la valutazione delle circostanze attenuanti/aggravanti e per la pericolosità sociale ai fini di misure come l'espulsione; art.235 disciplina la misura di sicurezza facoltativa dell'espulsione collegata alla pericolosità sociale.
Art.616 c.p.p.: previsione di corresponsione alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile per causa imputabile; la Corte ha ritenuto la causa di inammissibilità imputabile ai ricorrenti e ha disposto il pagamento di Euro 3.000,00 ciascuno.
Giurisprudenza costituzionale citata
Sentenze Corte Costituzionale n. 68/2024; n. 86/2024 (riferite nel ricorso e nella motivazione), n.186/2000
I ricorrenti hanno invocato pronunce costituzionali sul regime sanzionatorio per reati di lieve entità; la Corte di legittimità ha rilevato che l'eventuale principio di diritto invocato non è stato applicabile al caso concreto e che i ricorrenti non hanno confrontato adeguatamente la propria posizione con gli indici di gravità richiamati dai giudici di merito.
Massime di principio
- Nel furto la distinzione fra tentativo e consumazione dipende dal conseguimento della piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva: se l'agente è rintracciato fuori dalla sfera di controllo del proprietario con la cosa in suo possesso, il reato è consumato.
- L'aggravante della violenza sulle cose si integra non solo con l'uso di attrezzi da scasso ma anche con l'impiego di forza fisica che danneggi o trasformi la cosa o ne muti la destinazione; l'assenza di strumenti sequestrati non esclude l'aggravante quando risulti la manomissione della cosa.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è valutazione di merito basata su elementi di fatto: in Cassazione è sindacabile solo nei limiti in cui la motivazione sia contraddittoria o insufficiente.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice del merito e sarà annullabile in cassazione solo se la motivazione è illogica o la pena è manifestamente sproporzionata rispetto alla media edittale; la media edittale va calcolata secondo la prassi giurisprudenziale consolidata.
- L'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione richiede la valutazione della pericolosità sociale e del rischio di recidiva sulla base di elementi concreti (modalità del fatto, assenza di legami stabili nel territorio, elementi indiziari di organizzazione), e può essere ritenuta legittima se ancorata a tali dati.
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