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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30605/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata resta quindi ferma, con il mantenimento del trattamento sanzionatorio e del diniego delle richieste avanzate in sede di gravame.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto nell'interesse di una persona condannata, avverso una sentenza di appello. Dalla breve motivazione emerge che il primo motivo contesta il mancato riconoscimento della disciplina della detenzione domiciliare speciale, sostenendo implicitamente che la stessa dovesse essere applicata anche ai casi richiamati dall'art. 47, comma 1, lett. a) e lett. n), come estesi dalla Corte costituzionale. La Corte rileva però che il motivo non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva escluso l'applicabilità del regime per difetto dei presupposti. Un secondo motivo riguarda il diniego delle attenuanti generiche, ma viene ritenuto generico perché non censura efficacemente la motivazione della Corte di appello su tale punto.

Norme richiamate

  • art. 47, comma 1, lett. a), ord. pen.

    richiamato nel contesto della disciplina della detenzione domiciliare speciale; la Corte osserva che l'estensione invocata non opera in assenza dei presupposti richiesti

  • art. 47, comma 1, lett. n), ord. pen.

    richiamato insieme alla lettera a) quale ambito dell'estensione della disciplina della detenzione domiciliare speciale, ma ritenuto non applicabile nel caso concreto per carenza dei presupposti

  • Corte costituzionale

    la decisione impugnata viene letta alla luce dell'estensione operata dalla Corte costituzionale, ma il ricorso è respinto perché non confrontato con la motivazione di merito che ha escluso l'applicabilità della disciplina

  • art. 616 c.p.p.

    implicito riferimento alla condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre in astratto la tesi difensiva senza aggredire la ratio decidendi.
  • Il diniego della detenzione domiciliare speciale, o della disciplina ad essa assimilata, resiste al sindacato di legittimità quando la Corte di merito abbia escluso in fatto e in diritto la sussistenza dei presupposti applicativi e il ricorso non confuti tale valutazione.
  • Il motivo che censura il diniego delle attenuanti generiche deve essere specifico e puntuale: una doglianza meramente assertiva o generica è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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